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Sentenza

Sentenza n. 3483/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale - Atto N. DD 75 del 10 gennaio 2025 del Direttore dell'Area Sport del Comune di Milano, comunicato a mezzo pec in pari data, contenente la “dichiarazione di decadenza della A.S. Masseroni Marchese Srl dalla convenzione avente ad oggetto la concessione d'uso dell'area sita a Milano alla via Terzaghi / Sant'Elia e dell'impianto sportivo ivi realizzato, per grave inadempimento degli obblighi contrattuali, con effetto dall'1.9.2025”; e per il risarcimento del danno, quantificato nell’importo di euro 384.929,54=, oltre interessi, salva la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Giustizia amministrativa202500999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di decadenza dalla convenzione di concessione d’uso dell’area comunale e dell’impianto sportivo per grave inadempimento, con efficacia dal 1° settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Milano ha dichiarato la sua decadenza dalla convenzione stipulata nel 2009, relativa alla concessione d’uso di un’area comunale destinata alla realizzazione e gestione di un impianto sportivo. Il Comune aveva contestato plurimi inadempimenti: il mancato rimborso di somme dovute in relazione a mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo e garantiti da fideiussioni comunali, per complessivi euro 4.477.683,38; la mancata integrazione della documentazione relativa a una pratica edilizia in sanatoria; il mancato ottenimento del certificato di prevenzione incendi; il mancato aggiornamento dell’agibilità; il mancato perfezionamento del collaudo tecnico-amministrativo. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e degli obblighi partecipativi e motivazionali, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, carenza ed erroneità della motivazione e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che parte della documentazione richiesta non fosse necessaria o fosse stata tempestivamente prodotta e che il mancato pagamento dei mutui fosse riconducibile alla mancata autorizzazione comunale alla realizzazione di campi da padel, i cui ricavi avrebbero consentito di rimborsare i finanziamenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha qualificato il provvedimento come plurimotivato e ha applicato il principio secondo cui, quando le ragioni poste a fondamento dell’atto sono autonome e logicamente indipendenti, è sufficiente che una sola di esse risulti legittima per sostenere il provvedimento, con assorbimento delle censure relative agli ulteriori motivi. Nel caso concreto, la decadenza era fondata anche sull’inadempimento dell’obbligo di restituzione dei mutui garantiti dal Comune. Tale inadempimento non è stato contestato nella sua materialità dalla ricorrente, che ne ha prospettato soltanto una giustificazione legata alla mancata autorizzazione dei campi da padel. Il TAR ha ritenuto tale giustificazione irrilevante: i mutui erano destinati alla realizzazione degli interventi previsti dall’art. 4, comma 1, della convenzione, tra i quali non rientravano i campi da padel, sicché la mancata autorizzazione di tali opere non poteva giustificare il mancato rimborso delle somme ricevute. La società aveva pagato le rate fino al 31 dicembre 2022, mentre, a seguito dell’omesso pagamento delle rate successive, l’Istituto per il Credito Sportivo aveva risolto i contratti di mutuo, dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ed escusso le fideiussioni comunali. Il Comune aveva quindi pagato all’ICS l’importo di euro 4.477.683,38 e inutilmente diffidato la concessionaria alla restituzione. Il Collegio ha ritenuto tale inadempimento grave e idoneo, ai sensi della clausola convenzionale sulla decadenza, a sorreggere autonomamente il provvedimento. Le sospensioni disposte dal Tribunale ordinario sull’atto di riscossione e dal Consiglio di Stato in sede cautelare non sono state ritenute indicative dell’illegittimità dell’atto: la prima era stata motivata solo dall’entità dell’importo, la seconda esclusivamente dal periculum in mora. Le ulteriori censure sono state assorbite. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, lettera j, Convenzione del 20/11/2009

    Viene pronunciata la decadenza della concessione con conseguente risoluzione della convenzione per inottemperanza alla diffida ad adempiere nel termine assegnato nei seguenti casi: ... inosservanza da parte del concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli della presente convenzione o per motivi di ordine pubblico.

    La clausola convenzionale consente la decadenza, con conseguente risoluzione della convenzione, in caso di grave inadempimento degli obblighi convenzionali, qualora il concessionario non ottemperi alla diffida ad adempiere.

  • art. 4, comma 1, Convenzione del 20/11/2009

    Il concessionario si impegna alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo secondo il progetto presentato in sede di gara ...

    Individua gli interventi cui erano destinati i mutui garantiti dal Comune; tra tali interventi non rientravano i campi da padel.

  • art. 17 Convenzione del 20/11/2009

    Il Comune di Milano potrà rilasciare a favore del concessionario garanzia fidejussoria per l’assunzione di un mutuo destinato alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 – comma 1 – alle condizioni previste dall’art. 207 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

    Collega la garanzia fideiussoria comunale ai mutui destinati agli interventi previsti dall’art. 4, comma 1, della convenzione.

  • art. 207 d.lgs. 267/2000

    È richiamato dalla convenzione quale disciplina delle condizioni per il rilascio della garanzia fideiussoria comunale sui mutui destinati alla realizzazione dell’impianto sportivo.

  • artt. 2, 2-bis, 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai termini, alla partecipazione procedimentale, alle osservazioni e agli obblighi dell’amministrazione; il TAR ha respinto il ricorso sulla base della legittimità autonoma della motivazione relativa all’inadempimento dei mutui, assorbendo le ulteriori censure.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, l’illegittimità dell’atto può essere dichiarata solo se risultano illegittime tutte le ragioni che lo sorreggono; è sufficiente accertare la legittimità di una sola motivazione per respingere il ricorso, con assorbimento delle censure relative alle altre.
  • L’inadempimento dell’obbligo di rimborso di mutui contratti dal concessionario e garantiti dall’amministrazione concedente può costituire grave inadempimento idoneo a fondare la decadenza dalla concessione, quando la convenzione preveda tale conseguenza.
  • La mancata autorizzazione di opere ulteriori, non previste dalla convenzione e non ricomprese nella destinazione dei finanziamenti garantiti dall’amministrazione, non giustifica il mancato rimborso dei mutui relativi agli interventi convenzionalmente previsti.
  • La sospensione cautelare di un atto, quando sia motivata esclusivamente sul periculum in mora o sull’entità del pregiudizio economico, non comporta un accertamento della fondatezza delle censure di legittimità né impedisce al giudice del merito di ritenere legittimo il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti sportiviPatrimonio e alienazioniDecisione e riti speciali
RamiSportDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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