Cassazione Penale, Sentenza n. 29190/2026 del 31/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Le persone offese hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la loro istanza di revoca dell'ordinanza con cui era stato respinto il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione. Deducevano che il rigetto della revoca fosse abnorme e comunque illegittimo, perché il Tribunale avrebbe escluso in linea di principio l'ammissibilità della revoca dell'ordinanza resa sul reclamo, in contrasto con precedenti di legittimità; inoltre lamentavano una motivazione meramente apparente, poiché il giudice si sarebbe limitato ad affermare l'infondatezza dei motivi senza esplicitarne le ragioni. Le controparti hanno replicato chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. sul reclamo avverso l'archiviazione sia espressamente non impugnabile, e che anche l'ordinanza con cui il giudice decide sull'istanza di revoca di tale decisione non sia ricorribile per cassazione né per violazione di legge né per vizio di motivazione. Ha inoltre escluso la sussistenza di abnormità, perché il giudice ha comunque esercitato un potere riconosciutogli, mentre gli eventuali errori motivazionali o di diritto non trasformano il provvedimento in un atto abnorme. Ha infine osservato che la revoca è rimedio concepibile solo quando la parte non sia stata posta in condizione di partecipare al procedimento di reclamo, circostanza che nel caso concreto non ricorreva, essendo le persone offese regolarmente partecipi di quella fase; le dedotte violazioni del diritto di difesa riguardavano invece fasi precedenti del procedimento di archiviazione e non potevano giustificare la revoca. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
L'ordinanza del tribunale resa sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione è qualificata dalla norma come non impugnabile; il ricorso per cassazione è ammesso, in tesi, solo per dedurre l'abnormità dell'atto, non per far valere i vizi ordinari di cui all'art. 606 c.p.p.
art. 606 c.p.p.
Non è il mezzo mediante il quale impugnare il provvedimento che decide sull'istanza di revoca dell'ordinanza resa sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p., poiché manca una previsione normativa di ricorribilità.
art. 568, comma 1, c.p.p.
Vale il principio di tassatività delle impugnazioni: un provvedimento è impugnabile solo se la legge lo prevede e con il mezzo espressamente indicato.
art. 111, comma 7, Cost.
Non è invocabile nel caso concreto per attrarre a ricorso per cassazione il provvedimento sulla revoca, perché questo non ha natura decisoria né sostanzialmente sentenziale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 611, comma 1, c.p.p.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti.
Massime di principio
- L'ordinanza del tribunale resa sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione ex art. 410-bis c.p.p. è, per previsione normativa, non impugnabile; il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come mezzo ordinario per dedurre vizi di motivazione o violazioni di legge.
- Il rimedio della revoca dell'ordinanza che ha deciso sul reclamo è una costruzione giurisprudenziale funzionale a rimediare al difetto di partecipazione effettiva della parte al procedimento di reclamo; esso non può essere utilizzato per far valere vizi relativi a fasi precedenti del procedimento di archiviazione.
- Un provvedimento non è abnorme solo perché contenga un errore di diritto o una motivazione assertiva: l'abnormità richiede che il giudice eserciti un potere fuori dai casi consentiti o al di là di ogni ragionevole limite, oppure che l'atto sia del tutto avulso dal sistema processuale.
- In assenza di una norma che preveda l'impugnazione, il provvedimento che decide sull'istanza di revoca dell'ordinanza resa sul reclamo non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., se non presenta natura decisoria in senso sostanziale.
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