Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico e decreti provinciali di determinazione urgente dell’indennità provvisoria di asservimento per la servitù di elettrodotto

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l’autorizzazione unica regionale e i decreti provinciali di determinazione dell’indennità di asservimento. La società beneficiaria del titolo autorizzatorio aveva notificato opposizione alla decisione in sede amministrativa il 6 giugno 2024, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971. I ricorrenti hanno tuttavia depositato l’atto di costituzione presso il TAR soltanto il 25 settembre 2024. Essi avevano inoltre proposto un secondo ricorso straordinario, relativo ai medesimi atti, l’11 luglio 2024, successivamente all’opposizione della controinteressata. Le amministrazioni e i controinteressati hanno eccepito, tra l’altro, la tardività della trasposizione e la violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della trasposizione. Ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, il ricorrente che intenda insistere nel ricorso straordinario dopo l’opposizione del controinteressato deve depositare l’atto di costituzione presso il giudice amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento dell’opposizione. Poiché l’opposizione era stata notificata il 6 giugno 2024 e la costituzione è stata depositata solo il 25 settembre 2024, il termine è stato superato. Il secondo ricorso straordinario dell’11 luglio 2024 non è idoneo a rimettere in termini i ricorrenti, essendo stato proposto dopo l’opposizione e riguardando i medesimi atti, in violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese, quantificate in € 1.000,00 per ciascuna delle quattro parti resistenti e controinteressate, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere [...] che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare [...] nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio.

    Il termine di sessanta giorni per il deposito dell’atto di costituzione in giudizio decorre dal ricevimento dell’opposizione del controinteressato ed è stato ritenuto non rispettato nel caso concreto.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, la causa risulta matura per la decisione; il TAR ne ha fatto applicazione.

  • art. 120 d.P.R. 26 giugno 1924, n. 1054

    Richiamato dall’art. 10 d.P.R. 1199/1971 quale parte della disciplina processuale applicabile dopo la trasposizione in sede giurisdizionale.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione unica regionale impugnata, ma non è stato esaminato nel merito a causa dell’irricevibilità del ricorso.

  • artt. 22 e 52-octies d.P.R. 327/2001

    Costituiscono la base normativa dei decreti provinciali di determinazione urgente dell’indennità provvisoria di asservimento, anch’essi non esaminati nel merito.

Massime di principio

  • Quando un controinteressato propone opposizione alla decisione in sede amministrativa di un ricorso straordinario, il ricorrente che intenda proseguire la controversia davanti al giudice amministrativo deve depositare l’atto di costituzione entro sessanta giorni dal ricevimento dell’opposizione, a pena di irricevibilità per tardività.
  • La proposizione di un secondo ricorso straordinario contro i medesimi atti, successiva all’opposizione del controinteressato, non sospende né riapre il termine per la trasposizione del primo ricorso in sede giurisdizionale.
  • Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale impedisce di utilizzare un secondo ricorso straordinario contro i medesimi provvedimenti per eludere gli effetti processuali già prodotti dall’opposizione alla decisione amministrativa del primo ricorso.
  • La violazione del termine previsto dall’art. 10 d.P.R. 1199/1971 per il deposito dell’atto di costituzione conseguente alla trasposizione determina l’irricevibilità del ricorso giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoImpianti da fonti rinnovabiliDecreto di esproprio e procedimento
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioniEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.