Tribunale, Sentenza T-441/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber, Extended Composition) of 26 March 2025 (Extracts). — UBS Group AG and Others v European Commission. — Competition – Agreements, decisions and concerted practices – European Government Bonds sector – Decision finding an infringement of Article 101 TFEU and Article 53 of the EEA Agreement – Coordination of prices and bond-trading activities – Exchanges of commercially sensitive information – Single and continuous infringement – Restriction of competition by object – Legitimate interest in finding of infringements – Calculation of the amount of the fine – Basic amount – Proxy for value of sales – Unlimited jurisdiction. — Cases T-441/21, T-449/21, T-453/21, T-455/21, T-456/21 and T-462/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge la quasi totalità dei motivi proposti dalle banche coinvolte nel caso EGB, confermando la natura di cartello dell’intesa e la qualificazione come restrizione per oggetto. Riconosce però due errori della Commissione: la data di inizio della partecipazione di UniCredit, che va spostata dal 9 al 26 settembre 2011, e il rifiuto di usare i dati esatti forniti da Nomura per il calcolo del proxy. Di conseguenza, annulla in parte il dispositivo della decisione impugnata e riduce le ammende di UniCredit e Nomura. Restano invece integralmente respinti i ricorsi di UBS, Natixis, Bank of America e Portigon.
Intesa anticoncorrenziale nel settore dei titoli di Stato dell’eurozona (EGB): conferma della qualificazione come infrazione unica e continuata restrittiva per oggetto e parziale ricalcolo di alcune ammende.
La questione giuridica
Se la Commissione avesse correttamente accertato, sulla base delle comunicazioni tra trader in chatroom e bilateralmente, l’esistenza di una singola e continuata infrazione avente ad oggetto la restrizione della concorrenza nel mercato degli EGB; se la condotta potesse essere imputata alle banche per gli atti dei propri dipendenti; se le banche non multate potessero essere comunque incluse nella decisione per un legittimo interesse della Commissione; e se la metodologia di calcolo delle ammende, basata su un proxy del valore delle vendite, fosse legittima e proporzionata.
Principio di diritto
La Corte conferma che gli scambi di informazioni commercialmente sensibili tra trader di banche concorrenti, realizzati in chatroom chiuse e via contatti bilaterali nel mercato degli EGB, possono costituire un’unica e continuata infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE avente un oggetto restrittivo, quando nel loro complesso riducono l’incertezza concorrenziale e facilitano il coordinamento tra mercato primario e secondario. La condotta dei dipendenti è imputabile alle banche che li impiegano, anche se i trader agiscono senza istruzioni o fuori da talune autorizzazioni operative, purché operino per conto dell’impresa e con informazioni trasferite al nuovo datore di lavoro. La Commissione può inoltre mantenere nel dispositivo l’accertamento dell’infrazione nei confronti di imprese non multate se vi ha un legittimo interesse, e può derogare alla formula ordinaria della “value of sales” usando un proxy ragionevole; tuttavia, nel caso di Nomura la Commissione ha errato nel non utilizzare i dati esatti forniti dalla banca per la ponderazione delle categorie di EGB, e nel caso di UniCredit ha errato nella data di inizio della partecipazione, con conseguente rideterminazione parziale delle ammende.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’Accordo SEE
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Direttiva 86/635/CEE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 15 TFUE
- Articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Intesa anticoncorrenziale nel settore dei titoli di Stato dell’eurozona
La sentenza riguarda sei ricorsi di annullamento proposti avverso la decisione della Commissione nel caso AT.40324 – European Government Bonds. La Commissione aveva accertato una singola e continuata infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, relativa a scambi di informazioni commercialmente sensibili e coordinamento dei comportamenti di trading nel mercato dei titoli di Stato denominati in euro.
Fatti e contesto economico
La pronuncia ricostruisce in modo esteso il funzionamento del mercato degli EGB, distinguendo tra mercato primario e secondario. I primary dealers partecipano alle aste o alle sindacazioni, mentre sul secondario le banche negoziano over the counter, con mid-price, yield curve, spread, volumi e posizioni di mercato che assumono rilievo competitivo. La Corte sottolinea l’interconnessione tra i due mercati: le informazioni acquisite in uno di essi possono influenzare l’altro.
Procedimento amministrativo e decisione della Commissione
La Commissione aveva concesso l’immunità a NatWest e successivamente avviato il procedimento nei confronti di UBS, Natixis, UniCredit, Nomura, Bank of America, Portigon e NatWest. Dopo statement of objections, accesso agli atti, osservazioni scritte, hearing e lettera sui criteri di calcolo delle ammende, la Commissione adottava la decisione finale nel maggio 2021.
Nel dispositivo impugnato, la Commissione qualificava le condotte come parte di una singola e continuata infrazione, articolata in quattro categorie di comportamenti (influenza dei prezzi sul secondario, coordinamento delle offerte in asta, coordinamento dell’overbidding, altri scambi di informazioni sensibili), e irrogava sanzioni a UBS, UniCredit, Nomura, mentre non multava Natixis, BofA e Portigon per intervenuta prescrizione del potere punitivo.
Questioni di diritto esaminate
Il Tribunale affronta anzitutto le eccezioni di violazione dei diritti della difesa e di difetto di motivazione, sia quanto alla presentazione delle condotte negli atti amministrativi sia quanto alla lettera dei fatti. Esamina poi l’imputazione alle banche della condotta dei propri trader, anche quando questi avevano maturato conoscenze in precedenti impieghi presso altre banche coinvolte. Un ulteriore blocco riguarda la qualificazione della condotta come infrazione unica e continuata e come restrizione per oggetto, con particolare attenzione alle discussioni specificamente contestate da UniCredit, Nomura e Portigon.
Unità dell’infrazione e oggetto anticoncorrenziale
La Corte chiarisce che la decisione della Commissione non accertava quattro infrazioni distinte, ma una sola infrazione unica e continuata. Le quattro categorie erano solo un artificio analitico; non potevano quindi essere trattate come autonomi illeciti separati. In tale cornice, le critiche relative alla classificazione delle singole discussioni in una o nell’altra categoria sono ritenute in larga misura inefficaci.
La Corte conferma inoltre che gli scambi di mid-price, yield curve, spread, volumi, livelli di bid e overbid, posizioni lunghe/corte, timing delle sindacazioni e altri dati specifici non erano pubblici né facilmente accessibili. Tali informazioni avevano valore competitivo perché riducevano l’incertezza, consentivano di coordinare strategie di asta o di trading e conferivano un vantaggio ai partecipanti rispetto al mercato. Questo valeva sia sul mercato primario sia sul secondario, data la loro reciproca influenza.
Imputazione alle banche della condotta dei trader
Il Tribunale ribadisce il principio secondo cui il dipendente agisce nell’ambito dell’unità economica che è l’impresa e la sua condotta anticoncorrenziale è imputabile alla banca datrice di lavoro. Ciò vale anche se il trader opera senza autorizzazione formale alla negoziazione, anche se agisce fuori da determinati perimetri operativi o anche se ha appreso informazioni durante precedenti rapporti di lavoro con altre banche. La Corte respinge dunque le difese di UniCredit, Nomura e Portigon su questo punto.
Continuità dell’infrazione e partecipazione delle banche
Quanto alla natura continuata dell’infrazione, la Corte ritiene che i gap temporali invocati dalle ricorrenti non interrompano il cartello, dato il contesto di chatroom chiuse, la frequenza complessiva delle discussioni e la persistenza della logica di mutua assistenza tra trader. Per BofA, la Corte osserva che la separazione tra DBAC e CODS & CHIPS non impediva di cogliere un unico piano comune, poiché gli stessi soggetti, gli stessi bond e gli stessi metodi ricorrevano in entrambe le chatroom.
Per UniCredit, tuttavia, la Commissione aveva anticipato erroneamente l’inizio della partecipazione al 9 settembre 2011, basandosi sul semplice accesso del trader alla chatroom sotto il nuovo account. Il Tribunale precisa che la partecipazione può iniziare solo con la prima effettiva discussione anticoncorrenziale in cui il trader interviene: nel caso di specie, il 26 settembre 2011.
Interesse legittimo per Natixis e Bank of America
Per Natixis e BofA, nei confronti delle quali il potere sanzionatorio era prescritto, la Commissione aveva comunque accertato l’infrazione in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale conferma che la Commissione disponeva di un legittimo interesse: l’inclusione di tali imprese chiariva la struttura del cartello, la frequenza degli scambi e il funzionamento complessivo dell’intesa, oltre a essere rilevante per future azioni risarcitorie e per eventuali recidive. La Corte esclude che la mancata imposizione di una multa renda il provvedimento sproporzionato.
Metodo di calcolo delle ammende e proxy del valore delle vendite
La parte più articolata della sentenza riguarda il calcolo delle ammende. La Commissione aveva deciso di non usare un tradizionale value of sales, ritenuto inadatto nel settore degli EGB, e aveva costruito un proxy fondato sui notional amounts scambiati sul mercato secondario, poi corretti con un adjustment factor ricavato da spread rappresentativi di 32 categorie di titoli.
La Corte approva in linea di principio la scelta di derogare al metodo ordinario delle Guidelines, riconoscendo alla Commissione ampia discrezionalità, purché si faccia uso delle migliori informazioni disponibili e si mantenga la logica delle Linee guida. Respinge quindi le censure di UBS, UniCredit e Nomura sulla necessità di applicare la direttiva 86/635/CEE o di usare esclusivamente net value traded o adjusted net value traded.
Correzione della data di inizio per UniCredit e ricalcolo della sanzione
La Corte accoglie però il motivo di UniCredit sulla data di inizio della partecipazione. Poiché l’infrazione deve decorrere dal primo scambio realmente anticoncorrenziale, la partecipazione di UniCredit va fatta iniziare il 26 settembre 2011 e non il 9 settembre 2011. Il Tribunale ritiene che questa correzione non incida sul duration multiplier, ma giustifica, nel sindacato di merito, una riduzione dell’ammenda complessiva a EUR 65.000.000.
Errore specifico su Nomura nella ponderazione delle categorie di EGB
La Corte accoglie anche il motivo di Nomura relativo alla ponderazione delle 32 categorie di EGB usate per il calcolo dell’adjustment factor. Poiché Nomura aveva fornito dati esatti, completi e affidabili sulla propria attività di trading, la Commissione avrebbe dovuto usarli invece di stime aggregate. La mancata considerazione dei dati esatti altera il proxy e comporta la riduzione dell’ammenda a EUR 125.646.000.
Dispositivo e conseguenze pratiche
Tutti i ricorsi di UBS, Natixis, Bank of America e Portigon sono respinti. Per UniCredit viene annullato parzialmente il dispositivo della decisione nella parte in cui fissa un inizio anticipato dell’infrazione e l’ammenda originaria; la Corte ridetermina la multa in EUR 65.000.000. Per Nomura viene annullata la parte della decisione relativa alla multa originaria e la sanzione viene rideterminata in EUR 125.646.000. Le spese seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti sostanzialmente soccombenti.
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