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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1096/23

Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 March 2025. — Lotus Bakeries v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for an EU trade mark consisting of a combination of the colours red and white – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Proportionality – Equal treatment – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Request for referral to the Grand Chamber – Article 28 of the Rules of Procedure of the General Court. — Case T-1096/23

Giurisprudenza europea62023TJ1096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Lotus Bakeries contro il diniego di registrazione di un marchio UE costituito da una combinazione di colori rosso e bianco. Ha confermato che il segno, per il pubblico medio dell’Unione, non era idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti, ma solo a svolgere una funzione decorativa o promozionale. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi a motivazione, proporzionalità, parità di trattamento e richiesta di rinvio alla Grande Sezione.

Registrazione come marchio UE di una combinazione di colori rosso/bianco: verifica del carattere distintivo e dei limiti dell’obbligo di motivazione di EUIPO.

La questione giuridica

Se la combinazione di colori rosso e bianco, organizzata in sette strisce con distribuzione sistematica, fosse idonea a svolgere la funzione di indicazione di origine commerciale ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001; se la decisione di EUIPO fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 94(1); se vi fosse violazione dei principi di proporzionalità ed eguaglianza; e se sussistessero i presupposti per il rinvio alla Grande Sezione del Tribunale.

Principio di diritto

Una combinazione di colori può essere registrata come marchio UE solo se, considerata globalmente e nel contesto dei prodotti rivendicati, è idonea a comunicare al pubblico di riferimento una specifica informazione sull’origine commerciale; nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la combinazione rosso/bianco in strisce sistematiche fosse un semplice strumento di marketing, privo di elementi capaci di distinguerla dalle altre combinazioni cromatiche e quindi priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001. Ha inoltre escluso vizi di motivazione, ritenendo che le eventuali imprecisioni o sovrapposizioni con profili descrittivi non incidessero sulla sufficienza della motivazione, e ha respinto le censure fondate su proporzionalità ed eguaglianza, non essendo vincolante la precedente prassi amministrativa di EUIPO quando contrasti con la legalità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72(6) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale

Registrazione di una combinazione di colori rosso e bianco come marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Lotus Bakeries avverso la decisione della Prima Commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea costituito da una combinazione cromatica rosso/bianco. Il Tribunale ha esaminato soprattutto il requisito del carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Lotus Bakeries aveva chiesto la registrazione di un segno di colore consistente in una combinazione di rosso e bianco per vari prodotti della classe 30 della classificazione di Nizza, tra cui biscotti, torte, confetteria, spezie dolci, speculoos, creme spalmabili, waffle, gelati e prodotti a base di cioccolato. L’esaminatore aveva rigettato la domanda per mancanza di carattere distintivo; la Commissione di ricorso aveva confermato il diniego, rilevando che il pubblico di riferimento era il grande pubblico dell’Unione e che la combinazione cromatica era percepita come strumento di marketing privo di elementi in grado di indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Domande processuali e richieste delle parti

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio del marchio a EUIPO per il riesame e la condanna alle spese dell’ufficio. EUIPO domandava il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della ricorrente. Lotus Bakeries aveva anche chiesto il rinvio del caso alla Grande Sezione del Tribunale, sostenendo che la questione fosse di importanza capitale per il sistema dei marchi UE.

Richiesta di rinvio alla Grande Sezione

Il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio alla Grande Sezione, osservando che l’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale attribuisce tale facoltà in via discrezionale quando la difficoltà giuridica, l’importanza del caso o circostanze speciali lo giustifichino. Nel caso concreto non vi era alcuna ragione sufficiente per un esame in composizione allargata, tantomeno da parte della Grande Sezione.

Inammissibilità della domanda di rinvio del marchio a EUIPO

È stata dichiarata inammissibile anche la domanda con cui la ricorrente chiedeva che il marchio fosse rinviato a EUIPO per ulteriore esame. Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 72(6) del regolamento 2017/1001, spetta a EUIPO adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del giudice dell’Unione; pertanto, la richiesta di rinvio costituiva solo una conseguenza dell’eventuale annullamento e non aveva autonoma portata processuale.

Obbligo di motivazione ex articolo 94(1) del regolamento 2017/1001

Il secondo motivo verteva sull’insufficienza di motivazione. Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di motivazione di EUIPO ha la stessa portata dell’articolo 296 TFUE: la decisione deve esporre chiaramente e inequivocabilmente il ragionamento seguito, pur senza dover rispondere a ogni singolo elemento di fatto o di diritto. Ha poi distinto tra difetto di motivazione ed eventuale errore di merito. Applicando tali principi, ha ritenuto che le censure della ricorrente non rivelassero una vera carenza motivazionale: la Commissione di ricorso aveva spiegato perché il rosso e il bianco fossero colori comuni nel settore, perché la combinazione potesse avere una funzione decorativa o promozionale e perché l’uso concreto del segno non fosse decisivo ai fini dell’esame del carattere distintivo.

Valutazione del carattere distintivo della combinazione di colori

Nel merito, il Tribunale ha riaffermato i criteri applicabili ai segni costituiti da colori o combinazioni di colori: occorre verificare se essi siano idonei a trasmettere al pubblico informazioni specifiche, soprattutto quanto all’origine del prodotto, tenendo conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori.

Ha precisato che:

  • il carattere distintivo va valutato in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico pertinente;
  • una combinazione di colori sistematicamente organizzata non è di per sé registrabile, se non contiene elementi capaci di distinguerla dalle altre combinazioni e di attirare l’attenzione del consumatore;
  • l’esame può partire dai singoli elementi, ma deve concludersi con una valutazione globale dell’impressione prodotta dal segno.

Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il segno era composto da sette strisce di uguale lunghezza, con una distribuzione prestabilita del rosso e del bianco. Ha ritenuto che la Commissione di ricorso avesse effettivamente svolto una valutazione complessiva e non frammentaria, esaminando la combinazione nel suo insieme. Ha inoltre considerato irrilevante l’argomento dell’uso concreto del segno, poiché la questione decisiva era la capacità intrinseca del segno di indicare l’origine commerciale.

Ragioni del rigetto nel merito

Il Tribunale ha condiviso l’analisi di EUIPO secondo cui il rosso e il bianco sono colori comuni nel mercato dei biscotti, del cioccolato e della pasticceria e la loro combinazione, nel contesto dei prodotti rivendicati, può essere percepita come decorativa, pubblicitaria o evocativa di sapori e ingredienti. Ha ritenuto non dimostrato che la composizione cromatica presentasse un grado di complessità o di originalità sufficiente a conferirle carattere distintivo. La ricorrente non aveva provato che il segno fosse in grado, da solo, di comunicare un messaggio specifico sull’origine dei prodotti.

Il Tribunale ha anche respinto la censura relativa all’asserita errata applicazione della giurisprudenza Libertel: ha ritenuto corretto il richiamo alla giurisprudenza sulle combinazioni di colori, in particolare Heidelberger Bauchemie, e ha precisato che il richiamo all’interesse generale nella disponibilità dei colori resta pertinente sia per i marchi di un singolo colore sia per le combinazioni sistematiche.

Rapporto tra articolo 7(1)(b) e articolo 7(1)(c)

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse introdotto considerazioni di carattere descrittivo, più proprie dell’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha replicato che vi è un certo sovrapporsi tra le due disposizioni, ma nel caso concreto le osservazioni sulla possibile funzione decorativa, promozionale o evocativa del segno erano state utilizzate soltanto per corroborare la conclusione che il pubblico non avrebbe percepito il segno come indicazione di origine, non per affermarne la descrittività in senso tecnico.

Principi di proporzionalità ed eguaglianza

È stato respinto anche il motivo fondato sulla violazione dei principi di proporzionalità ed eguaglianza. Il Tribunale ha ricordato che le decisioni in materia di registrazione dei marchi UE sono adottate nell’esercizio di competenze vincolate e devono essere valutate esclusivamente alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione data dalla giurisprudenza dell’Unione, non sulla base di una precedente prassi amministrativa, neppure se riferita a segni simili. EUIPO deve certamente tener conto delle proprie decisioni precedenti e rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, ma ciò non consente al richiedente di invocare a proprio favore un eventuale errore commesso in un altro caso. La censura di proporzionalità è stata inoltre ritenuta non argomentata in modo autonomo.

Decisione finale e spese

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso, confermando il diniego di registrazione del segno. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, ha condannato Lotus Bakeries alle spese, poiché soccombente e perché EUIPO ne aveva fatto domanda.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeasegni distintividiritto dei colori come marchioobbligo di motivazioneprincipio di parità di trattamento

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