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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1094/23

Order of the General Court (First Chamber) of 26 March 2025. — Evroins inshurans grup AD v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — Action for annulment – Request to initiate an investigation – Refusal by EIOPA – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-1094/23

Giurisprudenza europea62023TO1094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Evroins inshurans grup AD contro la lettera con cui EIOPA aveva rifiutato di avviare un'indagine su una presunta violazione del diritto dell'Unione da parte dell'autorità di vigilanza rumena. La Corte ha ritenuto che l'articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 attribuisca a EIOPA un potere discrezionale e non un obbligo di agire su richiesta di un privato. Pertanto, il diniego non produce effetti giuridici vincolanti idonei a fondare un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.

Inammissibilità del ricorso contro il rifiuto di EIOPA di avviare un'indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, perché tale rifiuto non è un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

La questione giuridica

Se la lettera con cui il presidente di EIOPA rifiuta di avviare un'indagine su asserite violazioni del diritto dell'Unione da parte dell'autorità di vigilanza rumena costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE; in via connessa, se il ricorrente disponga di legittimazione e di diritti procedurali idonei a contestare il mancato avvio dell'indagine.

Principio di diritto

Il rifiuto di EIOPA di avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1094/2010 non costituisce un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti impugnabile ex articolo 263 TFUE, poiché EIOPA dispone di un potere discrezionale pieno sull'opportunità di investigare e il richiedente non gode di un diritto a ottenere l'apertura del procedimento né di diritti procedurali comparabili a quelli previsti in materia di concorrenza. Di conseguenza, il ricorso è manifestamente irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 60 del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 212, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1/2003

Inammissibilità del ricorso contro il rifiuto di EIOPA di avviare un'indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010

Si tratta di un'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea, resa nel contesto di un ricorso di annullamento proposto da una holding assicurativa bulgara contro la decisione con cui EIOPA ha rifiutato di aprire un'indagine per presunta violazione del diritto dell'Unione da parte dell'autorità di vigilanza rumena. La controversia si colloca nell'ambito della vigilanza assicurativa europea e del meccanismo previsto dall'articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.

Fatti e procedimento

La ricorrente, Evroins inshurans grup AD, controlla quasi integralmente Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA. A seguito del ritiro dell'autorizzazione di Euroins Romania da parte dell'autorità rumena e dell'avvio di misure di liquidazione, la ricorrente ha segnalato a EIOPA una possibile violazione del diritto dell'Unione. EIOPA aveva già adottato un rapporto tecnico sulla valutazione delle riserve tecniche di Euroins Romania e, successivamente, il presidente dell'Autorità ha inviato una lettera con cui ha ritenuto non opportuno avviare un'indagine, chiudendo la richiesta senza ulteriori iniziative.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010, che disciplina l'intervento di EIOPA in caso di presunte violazioni del diritto dell'Unione da parte di autorità nazionali;
  • l'articolo 1, paragrafo 6, del medesimo regolamento, relativo agli obiettivi di EIOPA;
  • l'articolo 60 del regolamento n. 1094/2010, menzionato per un precedente ricorso amministrativo alla Board of Appeal;
  • la direttiva 2009/138/CE (Solvency II), in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, lettera e), sulla vigilanza di gruppo.

Questioni di ricevibilità esaminate dal Tribunale

EIOPA ha eccepito l'irricevibilità del ricorso perché la lettera contestata non sarebbe un atto impugnabile e, inoltre, la ricorrente non avrebbe legittimazione ad agire. Il Tribunale, sulla base dell'articolo 130 del regolamento di procedura, ha deciso di statuire preliminarmente sull'eccezione di irricevibilità.

Ragionamento della Corte

Il Tribunale ricorda il criterio generale secondo cui sono impugnabili gli atti delle istituzioni e agenzie dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici vincolanti. Tuttavia, quando un'istituzione o un'agenzia dispone di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli a ottenere una determinata decisione, il semplice rifiuto di dare seguito a una denuncia o richiesta non è normalmente impugnabile, salvo che la normativa conferisca specifici diritti procedurali analoghi a quelli previsti in materia di concorrenza dal regolamento n. 1/2003.

Applicando questi principi all'articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, il Tribunale sottolinea che l'uso del verbo "may" nel paragrafo 2 conferisce a EIOPA un potere discrezionale tanto quando riceve una richiesta quanto quando agisce d'ufficio. Ne deriva che EIOPA non è obbligata ad avviare un'indagine e il richiedente non può imporle di assumere una posizione specifica.

Il Tribunale aggiunge che la finalità del meccanismo dell'articolo 17 non è quella di offrire tutela individuale o rimedio in una controversia tra un soggetto privato e un'autorità nazionale, bensì di garantire l'applicazione corretta e uniforme del diritto dell'Unione nel settore della vigilanza finanziaria, al fine di proteggere la stabilità del sistema e il corretto funzionamento dei mercati. Per questo motivo, la richiesta della ricorrente non instaura alcun rapporto giuridico speciale con EIOPA e il rifiuto di aprire l'indagine non incide in modo autonomo sulla sua posizione giuridica.

Il Tribunale richiama inoltre precedenti giurisprudenziali coerenti, tra cui le decisioni relative ai dinieghi della Commissione di avviare procedimenti ex articolo 258 TFUE o di intervenire in altri ambiti regolatori, nonché l'ordinanza Onix Asigurări v EIOPA, già specificamente riferita al medesimo articolo 17.

Decisione e conseguenze

La lettera contestata non è quindi qualificabile come atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Ne consegue che il primo motivo, diretto all'annullamento della lettera, è manifestamente irricevibile; il Tribunale non esamina quindi le doglianze sulla motivazione o sull'asserito sviamento di potere. Senza bisogno di affrontare la ricevibilità della seconda domanda, l'intero ricorso viene dichiarato irricevibile.

Spese

In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EIOPA.

Principio affermato

Il mero rifiuto di EIOPA di avviare un'indagine ex articolo 17 del regolamento n. 1094/2010, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale, non produce effetti giuridici vincolanti e non può essere impugnato con ricorso di annullamento da un soggetto privato che abbia presentato la richiesta, in assenza di specifici diritti procedurali riconosciuti dalla normativa UE.

Come è indicizzato

Materievigilanza assicurativa europeaammissibilità del ricorsoatti impugnabilipotere discrezionale delle agenzie dell'unionesolvibilità e gruppi assicurativi

Testo integrale

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