Tribunale, Sentenza T-1090/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 March 2025. — Shenzhen Starlink Network Technology Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark VA VIVAIA – Earlier EU word mark VIA VAI – Relative ground for invalidity – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1090/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo VA VIVAIA per rischio di confusione con il marchio anteriore VIA VAI. Viene inoltre autorizzata la sostituzione processuale del nuovo titolare del marchio contestato, Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd. La Corte ritiene corretta la valutazione dell’EUIPO su pubblico rilevante, somiglianza dei prodotti, somiglianza dei segni e rischio globale di confusione.
Nullità di un marchio UE figurativo VA VIVAIA per rischio di confusione con il marchio anteriore VIA VAI nel settore delle calzature.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo VA VIVAIA e il marchio anteriore denominativo VIA VAI, tenuto conto della presunta identità o somiglianza dei prodotti, della somiglianza dei segni e del livello di attenzione del pubblico rilevante.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un marchio UE può essere dichiarato nullo quando, per l’identità o somiglianza dei prodotti e la somiglianza globale dei segni, esiste un rischio di confusione per una parte significativa del pubblico pertinente, anche in una parte soltanto dell’Unione. Nel caso di specie, le calzature erano in larga parte identiche o comunque simili, i segni VA VIVAIA e VIA VAI presentavano una bassa somiglianza visiva e una somiglianza fonetica media, senza confronto concettuale utile, e il marchio anteriore aveva distintività normale; pertanto la decisione dell’EUIPO che aveva accolto la nullità è stata confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 20 e 27 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 174, 175 e 176 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del marchio UE figurativo VA VIVAIA per rischio di confusione con VIA VAI
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il Tribunale si pronuncia su un conflitto tra due segni usati per prodotti della classe 25, in particolare calzature.
Fatti e procedimento amministrativo
Mirus Beheer BV aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE figurativo registrato nel 2020 per il segno VA VIVAIA, fondando la domanda sul marchio UE anteriore denominativo VIA VAI, registrato nel 2015. La domanda di nullità si basava sull’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto la domanda di nullità, e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico rilevante, in particolare per il pubblico polacco e neerlandese.
Sostituzione della parte ricorrente
Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd ha chiesto di sostituire Starwe Global Holding Inc., in quanto nuovo titolare del marchio contestato. Il Tribunale ha accolto la richiesta, richiamando gli articoli 174, 175 e 176 del regolamento di procedura e gli articoli 20 e 27 del regolamento 2017/1001, che riconoscono al successore nel titolo i diritti derivanti dal marchio trasferito.
Quadro normativo e criterio del rischio di confusione
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), applicato tramite l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), il rischio di confusione presuppone sia l’identità o somiglianza dei segni, sia l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi. La valutazione è globale e deve tenere conto dell’impressione complessiva prodotta sui consumatori medi, del loro livello di attenzione e del principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti.
Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto o nullità sussista in una parte dell’Unione per fondare la decisione.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il consumatore medio dell’Unione per le calzature, con livello di attenzione medio, trattandosi di beni di consumo ordinario, non tecnici e non particolarmente costosi. Per quanto riguarda le solette, aveva rilevato che esse sono destinate principalmente al grande pubblico, pur potendo interessare anche un pubblico professionale.
Il Tribunale respinge le obiezioni della ricorrente, osservando che non era stata fornita prova sufficiente né di una maggiore attenzione delle donne nell’acquisto di calzature né di una particolare fedeltà al marchio nel settore. Rileva inoltre che la giurisprudenza considera le calzature beni di uso quotidiano acquistati con attenzione media.
Confronto dei prodotti
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti contestati erano identici alle "women’s shoes" coperte dal marchio anteriore, salvo i "socks" e le "insoles", per i quali era stata ravvisata almeno una somiglianza media. Tale accertamento non era stato specificamente contestato in modo decisivo dalla ricorrente.
Confronto dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni condividono le lettere v, i e a, presenti due volte in ciascuno dei marchi, e che il marchio contestato, pur essendo figurativo, è dominato dal suo elemento denominativo. La presenza dell’elemento grafico iniziale non elimina la somiglianza risultante dal complesso degli elementi verbali. La somiglianza visiva è quindi bassa, ma non assente.
Sul piano fonetico, il Tribunale condivide l’analisi dell’EUIPO: il pubblico non attribuirà normalmente rilevanza al dispositivo grafico del marchio contestato, mentre i termini VIA VAI e VIVAIA hanno lunghezza analoga e ripetono le stesse lettere, anche se in ordine non identico. Ne deriva una somiglianza fonetica media.
Sul piano concettuale, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso: nessuno dei due segni ha un significato chiaro e specifico per il pubblico polacco e neerlandese rilevante, sicché il confronto concettuale non è possibile. Le ipotesi della ricorrente sul significato dei singoli elementi non bastano, perché il consumatore percepisce il marchio nel suo insieme.
Rischio globale di confusione
Alla luce dell’interdipendenza tra i fattori, il Tribunale conferma la conclusione dell’EUIPO: l’identità o forte somiglianza dei prodotti, la somiglianza visiva e fonetica dei segni e la normale distintività del marchio anteriore rendono plausibile che una parte significativa del pubblico ritenga i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Il Tribunale precisa che, nel caso dei beni acquistati visivamente nei punti vendita, la componente visiva può avere maggiore peso, ma ciò non esclude rilievo alla somiglianza fonetica. Inoltre, la doglianza relativa agli insoles è respinta per difetto di prova contraria rispetto all’apprezzamento della commissione di ricorso.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, conferma la nullità del marchio contestato per rischio di confusione e condanna la ricorrente, ormai Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd, alle spese.
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