L.R. Piemonte 50/2000
"Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42 ), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 50/2000 modifica la disciplina delle indennità dei consiglieri, dei rimborsi chilometrici, dei contributi ai gruppi consiliari, del personale dei gruppi e degli uffici di comunicazione del Consiglio regionale. Introduce criteri aggiornati di calcolo e nuove dotazioni finanziarie per l’anno 2000 e successivi. In gran parte è oggi obsoleta perché riferita a importi in lire, all’esercizio 2000 e a norme ormai superate.
Modifiche allo status dei consiglieri, ai gruppi consiliari e agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale piemontese
Modifiche allo status dei consiglieri, ai gruppi consiliari e agli uffici del Consiglio regionale del Piemonte
La legge interviene su più leggi regionali piemontesi in materia di trattamento economico dei consiglieri, funzionamento dei gruppi consiliari, personale assegnato ai gruppi e organizzazione degli uffici di comunicazione del Consiglio regionale. La disciplina risultante aggiorna criteri di calcolo e dotazioni finanziarie, ma è in larga parte riferita a importi in lire e all’esercizio 2000.
Indennità e compensi aggiuntivi dei consiglieri
Vengono estese alcune voci della disciplina sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale al Presidente della Commissione per il Regolamento interno e al Vicepresidente della stessa Commissione, inserendoli tra i destinatari dei compensi aggiuntivi già previsti per altre cariche interne del Consiglio.
Rimborsi chilometrici e spese di missione dei consiglieri
La legge sostituisce il precedente criterio di rimborso chilometrico con un meccanismo più articolato e aggiornato:
- il rimborso si calcola sul doppio della distanza tra il domicilio del consigliere e il capoluogo di Regione, oppure tra il domicilio e la sede della riunione istituzionale se questa si tiene in altra località del territorio regionale;
- il parametro non è più il prezzo della benzina super, ma il costo chilometrico medio d’esercizio di un’autovettura a benzina di segmento tipo D, definito semestralmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle ACI;
- i consiglieri domiciliati nel comune sede della riunione istituzionale sono trattati con la medesima regola sostitutiva prevista per Torino nel testo previgente.
Inoltre, la quota calcolata per la percorrenza forfetaria viene elevata da 1.500 a 3.000 chilometri, sempre applicando il costo chilometrico medio d’esercizio determinato secondo il nuovo criterio.
Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari
La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari viene riscritta. Per il funzionamento dei gruppi costituiti secondo il regolamento interno sono previsti contributi annuali a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili e composti da:
- una quota fissa collegata alla consistenza del gruppo, pari a:
- lire 100.000.000 per i gruppi di 1 consigliere;
- lire 150.000.000 per i gruppi da 2 a 6 consiglieri;
- lire 200.000.000 per i gruppi da 6 a 15 consiglieri;
- lire 250.000.000 per i gruppi con più di 15 consiglieri;
- una quota variabile di lire 30.000.000 per ciascun consigliere appartenente al gruppo.
Per il Gruppo Misto è previsto, per ciascun componente, un contributo fisso ridotto, pari a lire 75.000.000, oltre alla quota variabile ordinaria.
Le risorse così assegnate possono essere utilizzate anche per finanziare, fino al 50% massimo, i contratti di personale previsti dalla normativa regionale sul personale dei gruppi consiliari.
Personale dei gruppi consiliari
Viene abrogata la precedente disciplina del personale assegnato ai gruppi e sostituita con un nuovo sistema di determinazione delle risorse finanziarie necessarie per l’utilizzo del personale presso i gruppi consiliari.
Le risorse sono definite dall’Ufficio di Presidenza in misura pari a:
- due unità di categoria D per ciascun gruppo;
- una ulteriore unità di categoria D per ogni consigliere aderente al gruppo.
La quantificazione annuale avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base del costo effettivo del personale, comprensivo di trattamento economico fondamentale, oneri previdenziali e assistenziali, somme continuative e fisse, posizioni organizzative, trattamento accessorio e fine rapporto. L’importo è poi incrementato in misura pari all’aumento della spesa globale per il personale regionale intervenuto tra il gennaio dell’anno precedente e quello dell’anno in corso.
Per ogni componente del Gruppo Misto sono definite risorse per contratti di personale corrispondenti a una unità di categoria D.
Uffici di comunicazione del Consiglio regionale
La composizione degli uffici di comunicazione viene incrementata:
- l’Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale è integrato di una unità di categoria D;
- l’Ufficio di comunicazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è integrato di una unità di categoria D per ciascun Vicepresidente del Consiglio regionale.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
Per l’anno finanziario 2000 gli oneri complessivi sono quantificati in lire 1.680.000.000, ripartiti tra i capitoli del bilancio regionale indicati dalla legge per le varie misure introdotte.
Per gli anni successivi la copertura è demandata alla predisposizione dei relativi bilanci.
È inoltre autorizzato, in via di compensazione tra alcuni capitoli riferiti all’attività del Consiglio regionale, lo storno di fondi mediante provvedimenti amministrativi, in deroga alla disciplina contabile regionale richiamata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento è oggi sostanzialmente superato nella sua applicazione pratica perché molte disposizioni rinviano a importi in lire, a dotazioni finanziarie per l’anno 2000 e a meccanismi di quantificazione collegati a norme successivamente evolute o sostituite.
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