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Legge

L.R. Piemonte 40/2000

"Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42 ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 40/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone, per la Regione, la sospensione dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno dei termini previsti dalla legge regionale sulle nomine e gli incarichi pubblici regionali. La sospensione non opera per nomine, proposte di nomina e conferme urgenti e indifferibili, se autorizzate con provvedimento motivato dei Presidenti del Consiglio o della Giunta regionale.

Sospensione feriale dei termini per nomine e incarichi regionali

Sospensione feriale dei termini per nomine e incarichi regionali

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, una sospensione annuale dei termini procedimentali previsti dalla normativa regionale sulle nomine e sugli incarichi pubblici di competenza regionale. La misura incide sul decorso dei termini stabiliti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.

Ambito di applicazione

La sospensione riguarda tutti i termini previsti dalla disciplina regionale sulle nomine, sugli incarichi pubblici regionali e sui rapporti tra la Regione e i soggetti nominati, nei limiti di quanto previsto dalla legge richiamata.

Periodo di sospensione

Il decorso dei termini è sospeso:

  • dal 1 agosto al 15 settembre di յուրաքանչյուր anno.

Alla fine di tale periodo, i termini riprendono a decorrere dal punto in cui erano rimasti sospesi.

Eccezione per casi urgenti e indifferibili

La sospensione non si applica quando il Consiglio regionale o la Giunta regionale devono procedere a:

  • nomine;
  • proposte di nomina;
  • conferme.

L’esclusione opera solo se gli atti presentano carattere di indifferibilità e urgenza e se tale esigenza è formalmente disposta con provvedimento motivato:

  • del Presidente del Consiglio regionale, per gli atti di competenza del Consiglio;
  • del Presidente della Giunta regionale, per gli atti di competenza della Giunta.

Rilevanza pratica

La norma ha carattere temporale ricorrente e serve a interrompere, nel periodo feriale, i termini dei procedimenti di nomina regionali, salvo i casi urgenti. Non introduce una disciplina autonoma delle nomine, ma incide solo sulla scansione dei termini della legge regionale richiamata.

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