L.R. Piemonte 40/2000
"Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone, per la Regione, la sospensione dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno dei termini previsti dalla legge regionale sulle nomine e gli incarichi pubblici regionali. La sospensione non opera per nomine, proposte di nomina e conferme urgenti e indifferibili, se autorizzate con provvedimento motivato dei Presidenti del Consiglio o della Giunta regionale.
Sospensione feriale dei termini per nomine e incarichi regionali
Sospensione feriale dei termini per nomine e incarichi regionali
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, una sospensione annuale dei termini procedimentali previsti dalla normativa regionale sulle nomine e sugli incarichi pubblici di competenza regionale. La misura incide sul decorso dei termini stabiliti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.
Ambito di applicazione
La sospensione riguarda tutti i termini previsti dalla disciplina regionale sulle nomine, sugli incarichi pubblici regionali e sui rapporti tra la Regione e i soggetti nominati, nei limiti di quanto previsto dalla legge richiamata.
Periodo di sospensione
Il decorso dei termini è sospeso:
- dal 1 agosto al 15 settembre di յուրաքանչյուր anno.
Alla fine di tale periodo, i termini riprendono a decorrere dal punto in cui erano rimasti sospesi.
Eccezione per casi urgenti e indifferibili
La sospensione non si applica quando il Consiglio regionale o la Giunta regionale devono procedere a:
- nomine;
- proposte di nomina;
- conferme.
L’esclusione opera solo se gli atti presentano carattere di indifferibilità e urgenza e se tale esigenza è formalmente disposta con provvedimento motivato:
- del Presidente del Consiglio regionale, per gli atti di competenza del Consiglio;
- del Presidente della Giunta regionale, per gli atti di competenza della Giunta.
Rilevanza pratica
La norma ha carattere temporale ricorrente e serve a interrompere, nel periodo feriale, i termini dei procedimenti di nomina regionali, salvo i casi urgenti. Non introduce una disciplina autonoma delle nomine, ma incide solo sulla scansione dei termini della legge regionale richiamata.
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