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Legge

L.R. Piemonte 1/2001

"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni."

Normativa regionaleL.R. Piemonte 1/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Piemonte il CO.RE.COM., ne disciplina composizione, durata, incompatibilità, decadenza, compensi, funzioni proprie e delegate, organizzazione e finanziamento. Prevede inoltre specifiche competenze sul cyberbullismo. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione e abroga la l.r. 1/1997.

Istituzione e disciplina del CO.RE.COM. Piemonte

Istituzione e disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Piemonte il CO.RE.COM., quale organo regionale funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, al tempo stesso, organo di consulenza, gestione e controllo della Regione in materia di comunicazioni. La disciplina definisce composizione, durata, incompatibilità, funzioni, organizzazione, finanziamento e una competenza specifica in materia di cyberbullismo.

Natura, composizione e durata in carica

Il CO.RE.COM. è composto da tre membri scelti tra persone di assoluta indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi del settore delle telecomunicazioni, con comprovata competenza culturale, giuridica, economica e tecnologica. I componenti sono eletti dal Consiglio regionale a voto segreto, con voto limitato a due; in caso di parità prevale il più anziano d’età. Il Presidente è eletto subito dopo i componenti, sempre dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Procedura di rinnovo, dimissioni e supplenza temporanea

Il rinnovo ordinario o straordinario del Comitato deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del mandato o dal verificarsi delle ipotesi che impongono il rinnovo, nonché contestualmente alle dimissioni o alla decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente, se esse riguardano anche il ruolo di componente si procede alla sua sostituzione e nella stessa seduta alla nomina del nuovo Presidente; se riguardano solo la presidenza, il Consiglio regionale nomina il nuovo Presidente nella prima seduta utile. I componenti dimissionari continuano comunque a svolgere le funzioni fino all’elezione dei successori.

Incompatibilità e decadenza

I componenti del CO.RE.COM. non possono, per tutto il mandato, ricoprire cariche politiche o istituzionali nazionali, regionali o locali, né essere sindaci o presidenti di provincia, né rivestire incarichi di vertice o di rappresentanza in enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico nominati da organi politici. Sono inoltre incompatibili i dipendenti regionali e, nel settore vigilato, soci, amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti retribuiti di imprese radiotelevisive, di telecomunicazioni, pubblicitarie, informative e di rilevazione d’ascolto e monitoraggio. I componenti devono segnalare tempestivamente ogni sopravvenuta causa di incompatibilità.

La decadenza scatta se il componente non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nell’anno solare, oppure se sopravviene una causa di incompatibilità non rimossa. La contestazione è fatta dal Presidente del Consiglio regionale, che assegna un termine per le osservazioni e, nei casi di incompatibilità, 30 giorni per rimuovere la causa. Se la decadenza non risulta fondata o l’incompatibilità viene rimossa, il procedimento è archiviato; negli altri casi il Consiglio regionale adotta il provvedimento di decadenza. Le regole valgono anche per il Presidente del Comitato.

Funzioni del Presidente e assetto interno

Il Presidente rappresenta il CO.RE.COM., cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, determina l’ordine del giorno, sottoscrive verbali e deliberazioni e tiene i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità. In caso di parità nelle votazioni, il suo voto vale doppio. Nella prima seduta il Comitato elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza.

Entro un mese dall’insediamento il CO.RE.COM. adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione. Fino all’approvazione di tale regolamento continua ad applicarsi quello già in uso al precedente Comitato. Il Comitato approva inoltre un codice etico per componenti, dipendenti e consulenti.

Regime economico: indennità, rimborsi e missioni

Ai componenti spetta un’indennità mensile di funzione per 12 mensilità: al Presidente 2.589,51 euro, al Vicepresidente 1.726,34 euro, all’altro componente 1.726,34 euro. Se il Presidente è assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, l’indennità presidenziale spetta al componente più anziano per tutto il periodo dell’assenza o dell’impedimento.

Per garantire l’esercizio delle funzioni, al Presidente si applica l’istituto dell’aspettativa; su richiesta, esso può essere esteso anche ai componenti in presenza di incarichi determinati e temporalmente definiti. Ai componenti che non risiedono e non hanno la sede abituale di lavoro nel luogo delle sedute spetta, per ogni giornata di presenza, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato sulla distanza tra residenza e sede di riunione, moltiplicata per un quinto del costo di un litro di benzina. Per missioni fuori sede disposte dal Comitato spetta il trattamento economico previsto per i consiglieri regionali.

Funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il CO.RE.COM. esercita funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall’Autorità, sulla base delle convenzioni che ne specificano contenuto e risorse. Tra le funzioni delegate rientrano attività consultive, gestionali, di vigilanza-controllo e istruttorie, tra cui: organizzazione e tenuta del registro degli operatori di comunicazione; definizione di criteri tariffari per interconnessione e accesso alle infrastrutture; direttive sulla qualità dei servizi e sulle carte dei servizi; regolazione su sondaggi e convenzione del servizio pubblico radiotelevisivo; monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive; vigilanza su interferenze elettromagnetiche, tutela dei diritti di interconnessione, rispetto dei limiti di radiofrequenze compatibili con la salute, norme su prodotti e servizi degli operatori, campagne elettorali, pubblicità, uso delle opere audiovisive, tutela dei minori, diritto di rettifica, sondaggi e divieto di posizioni dominanti; istruttorie sulle controversie in materia di interconnessione e accesso alle infrastrutture e sulle controversie tra gestore del servizio di telecomunicazione e utenti privati.

Conferimento, esercizio e sostituzione nelle funzioni delegate

Le deleghe sono conferite mediante convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM., con indicazione delle singole funzioni e delle risorse assegnate. In caso di inerzia, ritardo, inadempimento o reiterata violazione delle direttive dell’Autorità con grave pregiudizio per gli obiettivi della legge statale istitutiva, l’Autorità può operare direttamente in via sostitutiva, previa contestazione e assegnazione di un termine congruo, salvo urgenza, per rimuovere l’omissione o correggere gli atti. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni delegate nel rispetto dei principi e criteri dell’Autorità, avvalendosi in autonomia delle strutture regionali, e può utilizzare gli organi periferici dell’amministrazione statale previsti dal regolamento di riferimento.

Funzioni proprie di consulenza, gestione e controllo

Tra le funzioni proprie del Comitato vi sono attività di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare sui piani nazionali di assegnazione e ripartizione delle frequenze, sui bacini d’utenza e sulla localizzazione degli impianti, sul progetto di rete televisiva senza pubblicità, nonché su proposte normative e convenzioni regionali nel settore delle comunicazioni. Il Comitato cura analisi e ricerche a supporto di provvedimenti regionali di sostegno a emittenti, editoria locale e imprese di comunicazione, monitora l’utilizzo dei fondi pubblicitari degli enti pubblici, elabora studi sulle programmazioni radiofoniche e televisive, promuove iniziative di formazione e ricerca e diffonde ricerche sul tessuto socio-economico delle imprese del settore.

Sul piano gestionale, collabora all’aggiornamento del catasto regionale degli impianti radioelettrici, regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale, cura e aggiorna l’elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale e può svolgere indagini conoscitive sui media regionali. Sul piano del controllo, collabora con ARPA e altri organismi alla vigilanza continua sul rispetto dei limiti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, verificando anche il superamento congiunto dovuto a più emissioni elettromagnetiche.

Competenze in materia di cyberbullismo

Il CO.RE.COM. svolge funzioni di osservatorio sul cyberbullismo e concorre, anche mediante protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni regionali di prevenzione e contrasto. A tal fine acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche, mettendo i risultati a disposizione per iniziative di sensibilizzazione e informazione. Inoltre segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui venga a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute.

Programmazione annuale, relazioni e collaborazione istituzionale

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e, per le funzioni delegate, all’Autorità, il programma di attività per l’anno successivo con il relativo fabbisogno finanziario. Entro il 31 marzo presenta agli organi regionali e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente, oltre al rendiconto della propria dotazione finanziaria, che confluisce nel rendiconto annuale del Consiglio regionale. Il programma e la relazione sono resi pubblici d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

I Comuni devono comunicare al CO.RE.COM. i provvedimenti di loro competenza relativi a postazioni emittenti radiotelevisive e impianti di trasmissione o ripetizione di segnali telefonici fissi e mobili. Il Comitato collabora inoltre con ARPA, Comuni e Province nel controllo del rispetto dei limiti di radiofrequenze ed emissioni elettromagnetiche.

Struttura operativa, transitorio e finanziamento

Per svolgere le sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di una struttura apposita istituita presso il Consiglio regionale. La dotazione organica della struttura è determinata dall’Ufficio di Presidenza, acquisito il parere dell’Autorità, con le necessarie variazioni in aumento rispetto alla dotazione del Consiglio regionale vigente all’entrata in vigore della legge.

In via transitoria, fino all’attuazione dell’articolazione organizzativa prevista, la struttura operativa è costituita dal personale già assegnato al precedente Comitato regionale per la comunicazione e l’informazione, eventualmente integrato dal personale trasferito dal Ministero delle Comunicazioni e da Poste italiane. Nella prima applicazione, il Consiglio regionale deve procedere agli adempimenti relativi alla composizione del Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per le funzioni proprie il Comitato dispone della dotazione finanziaria assegnata nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale. Per le funzioni delegate utilizza le risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni di delega; tali risorse sono iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio regionale come apposite voci di spesa.

Abrogazione ed entrata in vigore

È abrogata la precedente l.r. 1/1997. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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