L.R. Piemonte 41/2000
"Modificazioni all' articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 "Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato" così come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina degli uffici di comunicazione prevedendo, dal 1° gennaio 2000, un’indennità in 12 mensilità per il personale addetto alla guida degli automezzi della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sostituzione dello straordinario. L’indennità è fissata annualmente dalla Giunta d’intesa con l’Ufficio di Presidenza; la spesa è coperta sul bilancio 2000.
Indennità sostitutiva dello straordinario per gli autisti della Giunta e del Consiglio regionale
Indennità sostitutiva dello straordinario per il personale addetto alla guida degli automezzi
La legge regionale interviene sulla disciplina degli uffici di comunicazione della Regione, limitatamente al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’obiettivo è riconoscere, dal 1° gennaio 2000, un trattamento economico alternativo ai compensi per lavoro straordinario.
Disciplina introdotta
Per il personale interessato è prevista una indennità corrisposta in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, limitatamente al periodo in cui svolge le mansioni di guida degli automezzi. La previsione si innesta nel quadro dei principi richiamati in materia di organizzazione del lavoro pubblico.
Determinazione dell’indennità
L’importo dell’indennità non è fissato direttamente dalla legge, ma viene determinato annualmente:
- dalla Giunta regionale;
- d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
L’eventuale aumento rispetto all’anno precedente può essere stabilito esclusivamente in funzione dell’incremento del costo della prestazione oraria relativa al lavoro straordinario.
Copertura finanziaria
La spesa derivante dall’applicazione della disposizione è quantificata in lire 560.400.000. La copertura è assicurata mediante incremento, se necessario, del capitolo 10118 del bilancio di previsione per l’anno 2000.
Decorrenza ed efficacia temporale
La disciplina introdotta decorre espressamente dal 1° gennaio 2000. La norma finanziaria è riferita al solo esercizio 2000, in quanto collegata al relativo bilancio di previsione.
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