L.R. Piemonte 43/2000
"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte il controllo della qualità dell’aria, il Piano regionale di risanamento e tutela, il sistema di rilevamento, l’inventario delle emissioni e i piani per gli episodi acuti di inquinamento. Prevede ruoli di Regione, province, comuni e ARPA, con aggiornamenti e misure anche per la mobilità. Alcune disposizioni finanziarie riguardano il triennio 2020-2022.
Tutela della qualità dell'aria e risanamento atmosferico in Piemonte
Tutela dell’ambiente e qualità dell’aria in Piemonte
La legge regionale piemontese definisce il quadro per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, coordinando le funzioni di Regione, province, comuni e ARPA. Lo strumento centrale è il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, integrato con il sistema di rilevamento, l’inventario delle emissioni e gli interventi per gli episodi acuti di inquinamento.
Finalità e impostazione generale
La disciplina mira al controllo della qualità dell’aria per migliorare la qualità della vita, salvaguardare l’ambiente e consentire i legittimi usi del territorio. L’obiettivo è perseguito mediante l’esercizio coordinato e integrato delle funzioni degli enti competenti sul territorio regionale.
Riparto delle funzioni tra Regione, province, comuni e ARPA
La Regione:
- impartisce direttive generali agli enti locali;
- approva il Piano regionale e il sistema regionale di rilevamento;
- definisce criteri per prevenzione, riduzione dell’inquinamento, inventario emissioni e gestione degli episodi acuti;
- individua le zone a rischio di episodi acuti;
- approva il disciplinare del bollino blu;
- può istituire borse di studio per approfondimenti e ricerche.
Le province:
- controllano la qualità dell’aria e le emissioni;
- emanano provvedimenti autorizzativi, di diffida, sospensione e revoca degli impianti ai sensi del d.p.r. 203/1988;
- tengono e aggiornano l’inventario delle emissioni;
- rilasciano l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici e organizzano i relativi corsi;
- autorizzano le officine per il bollino blu;
- predispongono, con i comuni, i piani d’intervento operativo per gli episodi acuti;
- possono esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia.
I comuni:
- attuano gli interventi operativi previsti dai piani provinciali;
- controllano le emissioni degli impianti termici degli edifici civili;
- applicano le misure di limitazione della circolazione previste dalla normativa richiamata, secondo il quadro regionale;
- informano la popolazione sulla qualità dell’aria.
L’ARPA:
- supporta gli enti competenti nei controlli;
- segnala tempestivamente le violazioni del d.p.r. 203/1988, della legge regionale e degli atti successivi;
- gestisce il sistema regionale di rilevamento;
- supporta Regione e province nell’inventario delle emissioni e fornisce ai comuni i dati necessari per le misure sulla circolazione.
Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria
Il Piano regionale è lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo in materia di inquinamento atmosferico nell’ambito del più generale piano di tutela ambientale. È finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente.
Può articolarsi in piani stralcio o parti di piano, dedicati a specifiche problematiche, inquinanti o aree territoriali omogenee per caratteristiche emissive, densità abitativa, traffico, orografia, condizioni meteo-climatiche, distribuzione degli inquinamenti e valore paesaggistico-ambientale.
Il Piano:
- è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell’ambiente, e approvato dal Consiglio regionale;
- entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- deve essere coerente con la normativa comunitaria e statale;
- può essere modificato dalla Giunta per adeguamenti a norme europee e statali o per aggiornamenti tecnici, sentita la commissione consiliare competente;
- è soggetto a valutazione periodica della necessità di aggiornamento complessivo;
- vincola tutti i soggetti pubblici e privati destinatari delle prescrizioni.
Stralci di piano, tempi di attuazione e misure attuative
Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi da raggiungere e i relativi tempi. È predisposto dalla Giunta d’intesa con le province e approvato dal Consiglio regionale.
La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissate dal Piano e dai singoli stralci, emana gli specifici provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi stessi.
Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria
Il sistema regionale di rilevamento è finalizzato al coordinamento dei sistemi presenti sul territorio regionale, pubblici e privati. La Regione ne dispone le implementazioni con deliberazione della Giunta, per assicurare la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese e il raccordo con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).
La Giunta definisce anche:
- il livello minimo di informazione da rendere disponibile alle amministrazioni e al pubblico;
- le modalità di utilizzo dei dati da parte di soggetti pubblici o privati;
- le eventuali tariffe d’utenza;
- standard di qualità e validazione coerenti con i livelli nazionali ed europei.
Il sistema opera nell’ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). L’ARPA gestisce il sistema in modo coordinato. Presso i dipartimenti provinciali dell’ARPA sono attivati i centri operativi provinciali (COP), cui afferiscono le stazioni di misura. I COP provvedono alla raccolta, validazione, analisi ed elaborazione dei dati, e trasmettono tempestivamente le informazioni alle province per consentire interventi in caso di episodi acuti o situazioni di allerta e di allarme.
Inventario delle emissioni
L’inventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo di riferimento per i diversi livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento e al SIRA.
La Giunta regionale:
- tiene l’inventario regionale delle emissioni;
- definisce i criteri per elaborazione e implementazione, d’intesa con le province;
- per la fase transitoria, utilizza i criteri comunitari e quelli già emanati per la pianificazione territoriale, in attesa dei criteri statali previsti dal d.p.r. 203/1988;
- emana, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale.
L’ARPA supporta Regione e province nell’aggiornamento dell’inventario e fornisce ai comuni i dati necessari per l’applicazione delle misure sulla circolazione previste dal d.m. 163/1999.
Zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico
La Giunta regionale, previa consultazione con province e comuni interessati, aggiorna le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, in conformità ai criteri dei decreti ministeriali del 20 maggio 1991 e alla normativa nazionale successiva.
La Giunta aggiorna inoltre obiettivi e criteri di gestione degli episodi acuti in relazione all’evoluzione normativa. Le province, con i comuni interessati, elaborano i piani d’intervento operativo, che devono contenere:
- interventi strutturali;
- eventuali misure di emergenza;
- azioni necessarie per migliorare le condizioni ambientali e superare gli episodi acuti.
Quando si verificano episodi acuti, le province, acquisiti i dati dai COP, adottano i provvedimenti di propria competenza e informano i sindaci per l’attivazione delle misure di emergenza previste nei piani.
Strumenti innovativi per il monitoraggio delle percorrenze e dei dati personali
La normativa prevede sistemi informativi per rilevare e monitorare le percorrenze dei mezzi di trasporto connessi alla circolazione di persone e merci, correlando i percorsi alle emissioni, per orientare modalità di utilizzo coerenti con gli obiettivi del Piano regionale e dei piani stralcio.
Per tali finalità possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi mobili o applicazioni sui veicoli che monitorano percorsi, stili di guida e chilometri percorsi. Il trattamento dei dati personali è limitato a quanto necessario per verificare tragitti e chilometri oggetto di adesione e per perseguire gli obiettivi del Piano.
La Giunta regionale è delegata ad adottare regolamenti attuativi nel rispetto dei principi di:
- minimizzazione e non eccedenza;
- sicurezza e riduzione dei flussi di dati e dei soggetti coinvolti;
- monitoraggio dell’efficacia del sistema e della necessità dei trattamenti;
- adeguate garanzie per gli interessati;
- aggiornamento della DPIA se necessario;
- disciplina degli accessi dei soggetti di controllo;
- rispetto del regolamento UE 2016/679.
In prima applicazione la Regione può utilizzare sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e soggetti che garantiscano il rispetto di tali criteri. L’adozione di ulteriori sistemi è subordinata all’approvazione dei regolamenti attuativi.
Aspetti finanziari
La legge reca copertura finanziaria per il triennio 2020-2022 e prevede che, per gli esercizi successivi al 2022, la dotazione sia determinata con le rispettive leggi di bilancio triennali.
Sono inoltre individuate specifiche risorse per l’attuazione delle disposizioni sui sistemi informativi di cui ai commi 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies dell’articolo 6, nonché per l’acquisto della strumentazione necessaria al completamento e alla manutenzione straordinaria del sistema di rilevamento della qualità dell’aria.
Quadro temporale e attualità della disciplina
La disciplina ha struttura ancora formalmente vigente, ma contiene numerosi riferimenti a programmazioni e coperture finanziarie limitate al triennio 2020-2022, oltre a previsioni applicative collegate a specifici aggiornamenti del Piano e dei regolamenti attuativi. Le parti puramente finanziarie riferite a tale periodo risultano ormai esaurite; il nucleo regolatorio sul Piano, sul monitoraggio e sui compiti degli enti conserva utilità applicativa nel quadro regionale piemontese.
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