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Sentenza

Sentenza n. 2682/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’annullamento a) quanto al ricorso principale: - dell’ordinanza n. 24/2022, prot. 0033786, del 06 ottobre 2022, notificata il 10 ottobre 2022, con la quale si ordina “la demolizione delle opere abusive descritte in premessa ed il successivo ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di no-tifica del presente provvedimento, con avvertenza che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, si procederà ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 all’acquisizione gratuita al patrimonio del comune”; - della relazione di sopralluogo redatta dal personale tecnico incaricato, prot. n. 32277 del 27 settembre 2022, dalla quale risulta che su detto immobile, rispetto alla Concessione Edilizia n°170/82 del 22 novembre 1982, sono stati realizzati lavori in assenza/difformità al titolo abilitativo rilasciato; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale; b) quanto ai motivi aggiunti depositati l’8 maggio 2023: - del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza presentata in data 30 dicembre 2022, con la quale i ricorrenti hanno chiesto alla pubblica amministrazione l’accertamento di conformità ex artt. 37 del D.P.R. 380/2001 per l’attività edilizia realizzata sul fabbricato sito in Via Sessa Cassino n. 2, distinto al Catasto dei Fabbricati di Sessa Aurunca con foglio 49, p.lla 5013, sub 0; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202300043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio, nonché silenzio-rifiuto sull'istanza di accertamento di conformità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza comunale di demolizione, adottata dopo un sequestro e un sopralluogo dai quali era emersa la realizzazione di interventi edilizi privi di titolo o difformi dalla concessione edilizia del 1982. Deducevano, in particolare, che le opere fossero assoggettabili a SCIA e non a permesso di costruire; contestavano la violazione delle prescrizioni del Programma di Fabbricazione in materia di distanze; lamentavano carenza di istruttoria e di motivazione; deducevano inoltre la violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio. Con motivi aggiunti impugnavano il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità presentata il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune depositava il permesso di costruire in sanatoria n. 32/2024, rilasciato il 4 luglio 2024, dando integrale seguito all'istanza di sanatoria relativa alle opere controverse. Il Collegio, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti, della documentazione comunale e della conferma resa all'udienza, ha ritenuto l'operato successivo dell'amministrazione integralmente satisfattivo dell'interesse azionato. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l'ordinanza di demolizione e il silenzio-rifiuto. Le spese sono state compensate tra le parti e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di un successivo provvedimento o comportamento dell'amministrazione, l'interesse sostanziale fatto valere in giudizio risulta integralmente soddisfatto.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le opere contestate fossero soggette a SCIA anziché a permesso di costruire; la questione non è stata esaminata per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base dell'istanza di accertamento di conformità e dei motivi aggiunti; l'istanza è stata successivamente soddisfatta dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando un successivo provvedimento dell'amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, rendendo non più attuale la controversia.
  • Il rilascio, nelle more del giudizio, di un titolo edilizio in sanatoria che soddisfi integralmente l'istanza del privato può determinare la cessazione della materia del contendere sia rispetto all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione sia rispetto all'impugnazione del silenzio serbato sull'istanza di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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