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Ordinanza

Ordinanza n. 4612/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - quanto al ricorso introduttivo: 1. del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanità, Servizio psicologia, 1^ Divisione, del 10 settembre 2025, notificato in pari data, di non idoneità agli accertamenti attitudinali ed esclusione dal concorso, per esame, per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025, pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it; 2. dei relativi verbali della commissione attitudinale e del motivo del giudizio di non idoneità, atti ed accertamenti, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede; 3. della esclusione dal concorso, quale conseguenza del giudizio di non idoneità, determinata ai sensi dell'art. 24 punto 9 del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, e di ogni eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso di cui trattasi; 4. della scheda di giudizio della commissione attitudinale per gli accertamenti attitudinali del 9 settembre 2025, senza protocollo, recante il giudizio “non compatibile”, mai notificata e ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 9 ottobre 2025 e del separato verbale della commissione attitudinale per gli accertamenti attitudinali recante il giudizio di inidoneità; 5. per quanto di ragione, delle “Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l'assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato”, pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono che “Terminati i colloqui collegiali, analizzati e valutati i risultati delle prove conseguite da tutti i candidati, la Commissione redige e sottoscrive un verbale per ciascun candidato esaminato, con cui esprimere il giudizio finale relativo all'inidoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato”; 6. della scheda di valutazione attitudinale, redatta dal perito selettore, Dante Panatta, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposto il ricorrente, come allegato; 7. delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198, e del decreto del Ministro dell'Interno 9 settembre 2022, n. 168; 8. ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 15, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso”; “l'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato”; 9. ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 6, comma 2, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso”; 10. del decreto con il quale è stata designata la commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, pubblicato in data 18 luglio 2025 e successive modifiche; 11. del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato e successive modifiche ovvero anche del decreto di modifica del bando e successive modifiche; 12. del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, unitamente all'art. 24, punto 9; 13. delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente; 14. di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ivi comprese le stesse graduatorie come già approvate ovvero ogni altro provvedimento allo stato sconosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso; 15. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno; quanto ai motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 13 febbraio 2026: 1) della graduatoria finale di merito e le dichiarazioni dei vincitori del concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato poi ampliati a 5.317 unità del 22 aprile 2025, pubblicata in data 20 dicembre 2025; 2) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato che sia lesivo dell’interesse del ricorrente e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

Giustizia amministrativa202513579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali ed esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, i verbali e gli atti presupposti, l'esclusione dal concorso, le norme tecniche, il bando e la graduatoria finale, chiedendo in via cautelare il riesame del giudizio oppure l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la graduatoria finale e le dichiarazioni dei vincitori. Il TAR rileva che i motivi aggiunti non risultano notificati ad alcuno dei controinteressati inseriti nella graduatoria. Il ricorrente ha affermato di avere richiesto al Ministero i nominativi di cinque controinteressati mediante accesso agli atti, senza tuttavia depositare documentazione idonea a comprovare la richiesta, i relativi riferimenti di protocollo o la trasmissione e consegna via PEC. Il Collegio ha quindi prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata notificazione ai controinteressati e la possibile improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, invitando le parti a contraddire esclusivamente su tale questione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il giudizio di non idoneità, l'esclusione, la graduatoria o le domande cautelari. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti e la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, assegnando un termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie e documenti comprovanti, in particolare, l'eventuale richiesta di accesso ai nominativi dei controinteressati. Ha rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 26 maggio 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale questione rilevata d'ufficio

    Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di definirla; nel caso concreto la disposizione è stata utilizzata per consentire alle parti di documentare la notificazione ai controinteressati e la richiesta dei loro nominativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ricorrono i presupposti di tutela dei diritti o della dignità della persona interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o improcedibilità potenzialmente decisiva, deve sottoporla previamente al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per memorie e documenti.
  • L'impugnazione della graduatoria di una procedura concorsuale deve essere notificata ai controinteressati inseriti nella graduatoria la cui posizione potrebbe essere direttamente incisa dall'accoglimento del ricorso; la mancata notificazione può determinare l'inammissibilità dei motivi aggiunti.
  • La mera allegazione di avere richiesto all'amministrazione i nominativi dei controinteressati non è sufficiente, ove contestata o rilevante ai fini della notificazione, se non è accompagnata da elementi documentali quali copia dell'istanza, riferimenti di protocollo e ricevute di invio e consegna.
  • La sopravvenuta impugnazione della graduatoria finale può incidere sull'interesse alla decisione del ricorso originario contro l'esclusione, rendendo necessaria la verifica dell'eventuale sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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