Sentenza n. 1602/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4349/2024, depositata e resa pubblica il 11.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500 mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per complessivi euro 2.000. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della carta elettronica, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza e il rispetto dei termini processuali, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica del docente per gli anni indicati nel titolo. Ha disposto il deposito della prova dell'avvenuto adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia del Ministero. Il commissario dovrà compiere anche gli adempimenti contabili necessari; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua e deve conservare una funzione compulsiva.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è stata applicata in funzione della tutela effettiva e della garanzia dell'attuazione concreta della decisione giudiziaria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica del docente.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono richiamati dal giudice ai fini del rispetto dei termini processuali propri del rito camerale.
art. 114, comma 1, c.p.a.
È richiamato per la verifica del rispetto del termine di proposizione dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si conformi al contenuto decisorio del titolo.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito integralmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento esatto e integrale entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo non manifestamente iniquo e mantenere una funzione essenzialmente compulsiva, senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del creditore. È quindi legittimo parametrarla agli interessi legali, fissando un termine iniziale collegato alla scadenza del termine assegnato per adempiere e un tetto massimo rapportato all'importo dovuto.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettivo adempimento, amministrazione e commissario operano in una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché l'adempimento spontaneo dell'amministrazione può determinare la cessazione della decorrenza dell'astreinte.
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