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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37486/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), articolando tre motivi: 1) nullità/indeterminatezza del capo di imputazione e violazione dell'art. 552 c.p.p., sostenendo che la sentenza aveva basato la responsabilità su profili di colpa diversi da quelli originariamente contestati; 2) violazione dell'art. 190 C.d.S. e vizio di motivazione: il ricorrente deduceva che il pedone (Morello) aveva contribuito in modo determinante e prevedibile all'evento attraversando fuori dalle strisce o assumendo condotte imprudenti, sicché la responsabilità del conducente doveva essere esclusa o quantomeno ridotta; 3) violazione degli artt. 42 c.p. e 163 d.lgs. 81/2008 e vizio di motivazione: si sosteneva che la responsabilità fosse anche del gestore del supermercato per aver tollerato parcheggi e operazioni di scarico in area non idonea, e che elemento causale sarebbe stato rilevante ai fini della responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non si fosse verificata violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e motivazione, poiché la contestazione originaria era sufficientemente chiara nella sua struttura essenziale e il ricorrente ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Sul profilo della concorso di colpa del pedone, la Corte ha confermato che la condotta di quest'ultimo non costituiva causa eccezionale, imprevedibile e però assolutamente esclusiva dell'evento: il giudice di merito aveva logicamente ritenuto che il conducente, sapendo di operare con un mezzo pesante in un'area pedonale e disponendo dei dispositivi di visione, avrebbe dovuto accorgersi del pedone e adottare le cautele necessarie. Quanto all'incidenza della condotta del gestore del supermercato, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui la tolleranza del parcheggio in zona non idonea non esclude la responsabilità del conducente che abbia tenuto una condotta gravemente imprudente, idonea ad innescare un autonomo sviluppo causale. Di conseguenza la condanna di merito è rimasta impregiudicata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in Cassazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili nelle somme indicate.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma applicata per la qualificazione del reato (lesioni personali stradali colpose): la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la condotta colposa del conducente nell'investimento del pedone; la Cassazione ha confermato l'applicazione in quanto non travisata la fattispecie.

  • art. 590 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione nel caso di indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha escluso il mutamento essenziale del fatto che avrebbe imposto diversa contestazione.

  • art. 190 Codice della Strada

    Norma richiamata in tema di doveri del conducente di accertarsi che non vi siano persone od ostacoli nelle manovre: la Corte ha ritenuto che il mancato avvedersi del pedone fosse colpa del conducente, non giustificata da comportamento imprevedibile della vittima.

  • art. 154 Codice della Strada

    Richiamato tra le norme rilevanti in ordine agli obblighi di diligenza nella circolazione; la mancata osservanza degli obblighi cautelari è stata considerata pertinente alla valutazione della colpa.

  • art. 191 Codice della Strada

    Richiamato come riferimento normativo ai doveri nei luoghi di parcheggio/manovra; impiegato nella valutazione complessiva degli obblighi del conducente.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente con riferimento all'indeterminatezza del capo di imputazione; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura perché non v'era mutamento essenziale del fatto e la difesa aveva potuto esercitarsi pienamente.

  • art. 521, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte come parametro interpretativo del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza: la giurisprudenza di legittimità permette un apprezzamento sostanziale quando l'imputato abbia potuto difendersi.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Citato in relazione all'obbligo di contestazione di profili nuovi; la Corte ha osservato che l'aggiunta o precisazione di profili di colpa in reati colposi non determina automaticamente nullità ove la difesa fosse stata messa in condizione di reagire.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che i rilievi proposti dal ricorrente equivalessero a una rivalutazione del merito e mancassero della specificità richiesta.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla responsabilità di terzi (gestore) per fatti a essi imputabili; la Corte ha valutato che la responsabilità del gestore non escludeva quella del conducente, quando costui abbia creato un nuovo pericolo con la propria condotta.

  • art. 163 d.lgs. n. 81/2008

    Norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro invocata per sostenere la colpa del gestore del supermercato nella tolleranza di pratiche non sicure: la Corte ha ritenuto che, pur sussistendo profili di colpa gestionale, non fosse tale da escludere la colpa personale del conducente.

Massime di principio

  • La modifica o integrazione di profili di colpa in reati colposi, purché non determini una trasformazione radicale del fatto, non integra necessariamente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza se l'imputato ha potuto difendersi pienamente.
  • Per escludere la responsabilità del conducente per investimento di pedone è necessario che la condotta del pedone sia causa eccezionale, imprevedibile e sufficiente da sola a generare l'evento; la semplice imprudenza o scelta di percorso del pedone non è di per sé esimente.
  • Il conducente di mezzi pesanti ha l'obbligo di adottare idonee cautele nelle manovre in aree frequentate da pedoni e di usare gli ausili di visione disponibili; l'omessa adozione di tali cautele può essere valutata come autonoma causa del danno.
  • La responsabilità gestionale del proprietario o del gestore di un'area (es. tollerare parcheggi in zone non idonee) non esclude automaticamente la responsabilità personale del conducente quando la sua condotta abbia creato un nuovo e autonomo rischio.
  • In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle stesse prove sono inammissibili se non indicano travisamenti specifici e decisivi.

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