Sentenza n. 4160/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 03823/2025, emessa il 13.11.2025 dal TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. III, nel proc. n. 1205/2025, R.G. Ric. pubblicata e notificata il 25.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato la revoca di 13 nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva l’ottemperanza della sentenza che aveva annullato i provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciati in favore di tredici cittadini bengalesi. Domandava che il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, nonché il Ministero degli Affari Esteri, adottassero gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza e aggiornassero il Portale ALI. L’Amministrazione aveva eccepito la proposizione anticipata del ricorso, prima della scadenza del termine per appellare la sentenza. Il TAR ha inoltre esaminato d’ufficio la regolarizzazione della procura, la natura autoesecutiva della sentenza ottemperanda e la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. La ricorrente sosteneva che l’aggiornamento del Portale ALI e il rilascio dei visti costituissero attività necessarie per l’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla proposizione anticipata del ricorso, affermando che le sentenze di primo grado sono esecutive e possono essere oggetto di ottemperanza anche durante il termine per proporre appello, salvo sospensione da parte del Consiglio di Stato. Ha ritenuto superata la questione relativa alla procura, poiché l’asseverazione era stata già prodotta. Nel merito processuale ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché la sentenza di cognizione era autoesecutiva: l’annullamento delle revoche aveva determinato la reviviscenza dei nulla osta, senza necessità di ulteriori attività giuridiche dell’Amministrazione. La società non aveva inoltre fornito prova concreta della necessità di aggiornare il Portale ALI. Il mancato rilascio dei visti apparteneva a una vicenda procedimentale successiva e distinta, da tutelare con appositi strumenti, non mediante ottemperanza alla sentenza. Il ricorso era comunque inammissibile anche per mancata notificazione al Ministero degli Affari Esteri, indicato quale destinatario della richiesta di condanna e quindi parte necessaria del giudizio. Spese compensate perché l’inammissibilità era stata rilevata d’ufficio.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, c.p.a.
le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive
L’esecutività consente di proporre il giudizio di ottemperanza anche durante il termine per appellare la sentenza, purché essa non sia stata sospesa dal Consiglio di Stato.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
Individua l’azione di ottemperanza delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di adottare le misure necessarie a garantire l’attuazione del giudicato, nei limiti in cui siano effettivamente necessari ulteriori adempimenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio sulle quali intende fondare la decisione.
art. 53 c.p.a.
È stato richiamato in relazione all’istanza di abbreviazione dei termini processuali, poi respinta.
Massime di principio
- Le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive e possono essere oggetto di giudizio di ottemperanza anche prima della scadenza del termine per proporre appello, salvo che ne sia stata sospesa l’efficacia dal giudice d’appello.
- Il giudizio di ottemperanza è inammissibile quando la sentenza di annullamento è autoesecutiva, cioè quando produce direttamente la reviviscenza dell’assetto giuridico precedente senza richiedere ulteriori attività giuridiche dell’amministrazione.
- L’ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere tutela rispetto a una vicenda procedimentale successiva e distinta da quella definita dalla sentenza ottemperanda; per tale vicenda devono essere attivati gli ordinari strumenti di tutela.
- Chi deduce la necessità di attività materiali necessarie all’esecuzione del giudicato deve fornire elementi concreti che dimostrino quali attività siano richieste e il loro collegamento con l’effetto conformativo della sentenza.
- Se nel giudizio di ottemperanza viene richiesta una condanna a carico di un’amministrazione non parte del giudizio di cognizione, tale amministrazione deve essere ritualmente evocata in giudizio quale parte necessaria; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
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