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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29446/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento con metodo sintetico emessi per gli anni 2006 e 2007 nei confronti di un contribuente, che in primo grado aveva ottenuto l'annullamento degli atti. L'Ufficio aveva poi appellato e la CTR della Lombardia aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente per entrambi gli anni uno scostamento almeno pari al 25% tra reddito dichiarato e reddito accertabile, anche tenendo conto delle rideterminazioni operate in sede di accertamento con adesione e degli indici di capacità contributiva emersi (acquisto di immobile di pregio, autovetture, altri elementi patrimoniali). Il contribuente ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente considerato elementi non utilizzabili ai fini del redditometro e non avrebbe dato peso alla dimostrazione della provenienza delle somme per l'acquisto dell'auto, derivanti da vendita di altro veicolo e disinvestimento di titoli; con il secondo deduce omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe trascurato la prova documentale della disponibilità di risparmi, dell'apporto economico della moglie pensionata, della vendita di un'auto e della decisione familiare di alienare l'immobile di residenza, circostanze che avrebbero escluso lo scostamento presupposto dall'accertamento sintetico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità, e che la CTR avesse già accertato, con apprezzamento di merito insindacabile, la sussistenza del reddito sintetico accertato e l'assenza di prova contraria idonea. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di documenti, argomentazioni o deduzioni difensive; inoltre, anche tale censura tendeva a una rivalutazione delle prove e risultava comunque non decisiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Nell'accertamento sintetico lo scostamento minimo di un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertabile è presupposto per il ricorso al metodo, e i redditi esenti possono rilevare come giustificazione dei maggiori indici di capacità contributiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda omissioni di argomentazioni, deduzioni difensive o documenti in sé considerati.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha ristretto il vizio deducibile in cassazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha convertito il d.l. 83/2012, confermando la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito sotto forma di richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati, poiché la Cassazione controlla solo la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione nei limiti oggi consentiti.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il presupposto dello scostamento di almeno un quarto va verificato sul reddito accertabile tenendo conto anche dei redditi esenti che possano spiegare gli indici di capacità contributiva; se il giudice di merito accerta la sussistenza dello scostamento e l'insufficienza della prova contraria, tale valutazione è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli documenti, di difese o di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La contestazione del presupposto fattuale dell'accertamento sintetico, se formulata come critica alla valutazione delle prove, è inammissibile quando non indichi un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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