Cassazione Penale, Sentenza n. 10100/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento per due motivi: 1) violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (si censura che l'aggravante non sussisteva e comunque era già stata esclusa dal Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 3 aprile 2023); 2) vizio procedurale per violazione degli artt. 447 e 448 c.p.p. e art. 606 c.p.p. (lett. b) e c)), per non aver il G.i.p. fissato l'udienza camerale prevista dall'art. 447 c.p.p., con conseguente mancato contraddittorio sull'atto di confisca e quindi nullità della sentenza in relazione alla confisca stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (di natura processuale) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, ufficio G.i.p., perché proceda alla fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p.. La Corte ha affermato che l'omessa fissazione dell'udienza ha impedito il contraddittorio sulla sorte dei beni sottoposti a sequestro e che la confisca è stata disposta senza valutare le deduzioni difensive; tale vizio determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. b) e c., c.p.p.. Tuttavia la Corte ha precisato che l'accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., una volta concluso, rimane efficace e non è revocabile dalle parti, per cui la decisione sull'accordo dovrà essere pronunciata dal G.i.p. previa fissazione dell'udienza camerale. Il primo motivo non è stato ritenuto decisivo (la decisione si concentra sul vizio processuale).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma contestuale alla qualificazione del reato nella sentenza di merito; citata nel capo di imputazione/pena ma non oggetto diretto del motivo decisorio in cassazione
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa al delitto contestato; utilizzata per inquadrare il reato oggetto del patteggiamento
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante contestata dall'imputato: la corte non ha risolto in via definitiva la questione sostanziale dell'aggravante perché ha deciso il ricorso per ragioni processuali
art. 447 c.p.p.
"fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione"; "nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono"
Imposizione di fissazione dell'udienza camerale per decidere sulla richiesta di patteggiamento presentata durante le indagini: la sua omissione impedisce il contraddittorio e configura nullità a regime intermedio, salvo i casi in cui il difensore non abbia interesse a contestare (ma resta interesse se la sorte di beni estranei all'accordo è in discussione)
art. 448 c.p.p.
"nell'udienza prevista dall'art. 447,... il giudice... pronuncia immediatamente sentenza"
Disciplina l'immediatezza della decisione in udienza sulla richiesta di patteggiamento: rafforza l'obbligo di svolgere l'udienza camerale prima della pronuncia
art. 444 c.p.p.
Regola l'accordo di patteggiamento; una volta perfezionato l'accordo tra le parti, questo è vincolante e non può essere revocato o modificato se non con un nuovo accordo tra le parti
art. 178, lett. b) e c), c.p.p.
Norme sulla nullità della sentenza: la violazione del diritto al contraddittorio integrando gli obblighi dell'art. 447 determina la nullità della sentenza per violazione di queste disposizioni
art. 182, comma 2, c.p.p.
Regime delle nullità deducibili: la nullità derivante dall'omessa fissazione dell'udienza è una nullità generale a regime intermedio deducibile nei termini di legge
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Norme richiamate nel ricorso per censurare vizi di motivazione e violazioni processuali; la Corte ha rilevato la rilevanza del motivo di nullità processuale dedotto
art. 240-bis cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso (in relazione alle questioni processuali), ma la decisione si è focalizzata sul mancato contraddittorio ex art. 447 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
Richiamato in giurisprudenza citata: il diritto dell'imputato a chiedere il proscioglimento prima del giudice di merito può configurare interesse al contraddittorio anche quando la pena applicata corrisponde ai termini concordati
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che ha disciplinato la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero depositata nel fascicolo (richiamata in premessa)
Massime di principio
- Se la richiesta di patteggiamento è presentata in fase di indagini, il giudice è tenuto a fissare l'udienza camerale ex art. 447 c.p.p.: l'omessa fissazione impedisce il contraddittorio e determina una nullità di regime intermedio suscettibile di deduzione
- La nullità per mancata fissazione dell'udienza è sanabile nei casi in cui l'imputato non abbia interesse al contraddittorio (es. quando la sentenza applica la pena nei termini concordati e non vi sono questioni estranee all'accordo), ma permane l'interesse se sono in discussione profili non assorbiti dall'accordo (es. la sorte dei beni in sequestro o richieste di proscioglimento)
- La confisca e la sorte dei beni sottoposti a sequestro sono profili che possono essere estranei all'accordo di patteggiamento: l'imputato ha interesse a un effettivo contraddittorio su tali aspetti e la loro decisione senza udienza può determinare l'annullamento della sentenza
- L'accordo ex art. 444 c.p.p., una volta perfezionato, è vincolante e non può essere modificato unilateralmente; se la sentenza di patteggiamento è annullata per vizi procedurali, il G.i.p. dovrà comunque decidere nuovamente previa fissazione dell'udienza camerale, salvo nuovo accordo tra le parti
- In situazioni analoghe è importante per la difesa sollevare tempestivamente la nullità (ai sensi dell'art. 182 c.p.p.) e, se la confisca o altri beni sono coinvolti, depositare memorie e chiedere espressamente la fissazione dell'udienza per garantire il contraddittorio
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