Sentenza n. 4600/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Milano sull’istanza avanzata dal ricorrente in data 24 novembre 2025 per chiedere al Comune “di voler autorizzare il trasferimento di tutti gli obblighi e di tutti i diritti del Soggetto Attuatore di cui alla Convenzione in oggetto, nessuno escluso, da Salaino S.r.l. a GMS S.r.l., con integrale liberazione di Salaino S.r.l. da qualsivoglia obbligazione anche solidale nei confronti del Comune di Milano dal momento della presentazione da parte di GMS S.r.l. delle garanzie previste dall’articolo 15 della Convenzione, acconsentendo alla conseguente modifica della Convenzione”, nonché sulle successive e consequenziali diffide e solleciti del’11 febbraio e del 18 marzo 2026; per la conseguente condanna del Comune di Milano all’obbligo di adottare tutti i suddetti necessari provvedimenti; per il conseguente accertamento della intervenuta modifica soggettiva del soggetto attuatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Milano sull’istanza volta a ottenere l’autorizzazione al trasferimento a GMS S.r.l. dei diritti e degli obblighi del soggetto attuatore previsti dalla convenzione urbanistica del 28 dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 per il mancato riscontro all’istanza del 24 novembre 2025, reiterata con diffide e solleciti dell’11 febbraio e del 18 marzo 2026. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e la condanna ad adottare gli atti necessari per autorizzare il subentro di GMS S.r.l. in tutti i diritti e gli obblighi convenzionali, con liberazione di Salaino S.r.l. dagli obblighi, nonché l’accertamento dell’intervenuta modifica soggettiva del soggetto attuatore. Il Comune ha eccepito l’insussistenza del silenzio e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, producendo il diniego espresso del 31 agosto 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la notificazione del ricorso, il Comune ha adottato la nota del 31 agosto 2026, di contenuto provvedimentale e riferita all’istanza contestata: l’adozione di un provvedimento espresso fa venir meno l’inerzia e rende privo di utilità un ordine giudiziale di provvedere, anche se il provvedimento è sfavorevole. Il giudice non ha esaminato la legittimità del diniego, fondato secondo il Comune sulla natura propter rem delle obbligazioni relative alle opere di urbanizzazione a scomputo, né la dichiarazione di nullità della clausola convenzionale relativa alla restituzione di euro 92.759,73; la ricorrente può impugnare il diniego nei termini di legge. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
L’art. 31, comma 1, c.p.a. consente a chi vi ha interesse di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere una volta decorsi i termini di conclusione del procedimento.
L’azione contro il silenzio è diretta ad accertare l’obbligo di provvedere dopo la scadenza del termine procedimentale e presuppone che l’inerzia perduri.
art. 117 c.p.a.
L’art. 117 c.p.a. prevede che, in caso di accoglimento, il giudice ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine.
Il rimedio consente di ordinare all’amministrazione di provvedere; se nel corso del giudizio interviene un provvedimento espresso, l’ordine non ha più oggetto e viene meno l’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il giudizio avverso il silenzio è finalizzato ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la sua utilità presuppone il perdurare dell’inerzia.
- L’adozione, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, di un provvedimento espresso sull’istanza determina il venir meno dell’interesse all’azione, anche se il provvedimento è sfavorevole: il ricorso contro l’inerzia diviene improcedibile e il privato può contestare il provvedimento espresso con l’ordinaria impugnazione nei termini di legge.
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