Sentenza n. 1082/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento 16 febbraio 2023 -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, avente ad oggetto “Ingiunzione di demolizione di opere abusive”, nonché, all'occorrenza, per l'annullamento della relazione di sopralluogo 10 maggio 2022 prot. -OMISSIS-, della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio 9 maggio 2022, della determinazione dirigenziale 18 gennaio 2022 -OMISSIS- nonché degli altri sconosciuti atti istruttori e/o preparatori e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di demolizione e ripristino delle opere edilizie abusive, con irrogazione di sanzioni pecuniarie e ordine di demolizione della tombinatura di un canale provinciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario del compendio immobiliare, acquistato in parte nel novembre 2014 e in parte il 5 aprile 2017, ha impugnato l’ordinanza comunale del 16 febbraio 2023, contestando la qualificazione e la sanzionabilità di opere realizzate nel corso degli anni dal 2015. Le opere comprendevano trasformazioni del terreno, muri di contenimento e movimenti di terra, depositi e impianti all’aperto, un asserito mutamento d’uso da rurale a produttivo e direzionale, un’area ritenuta di stoccaggio di rifiuti e la tombinatura di un canale provinciale. Il Comune aveva disposto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, la rimozione di alcune opere; applicato la sanzione pecuniaria di € 516 per altre opere; e ordinato, ai sensi dell’art. 35, demolizione e ripristino per la tombinatura. Con la prima censura il ricorrente ha sostenuto che le singole opere fossero riconducibili a manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione o edilizia libera, e non a interventi eseguiti senza permesso di costruire. Con le censure seconda e terza ha negato il mutamento d’uso da rurale a produttivo e contestato che esso giustificasse il ripristino. Con la quarta ha dedotto difetto di istruttoria quanto all’asserita area di stoccaggio, sostenendo che i cassoni erano appoggiati al suolo, noleggiati a terzi e occupavano una porzione minima dell’area. Con la quinta ha contestato la demolizione della tombinatura, affermando di non essere responsabile dell’abuso. Con la sesta ha censurato il criterio di calcolo della sanzione in base alla superficie utile. Con la settima ha sostenuto che non fosse stato violato il vincolo cimiteriale e che si dovesse semmai ordinare la sospensione dei lavori; ha infine contestato la genericità del riferimento, contenuto nell’ordinanza, all’omessa denuncia dei lavori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la prima censura perché le opere dovevano essere considerate nel loro complesso e non atomisticamente: la relazione di sopralluogo documentava interventi realizzati nel corso degli anni dal 2015 che, valutati unitariamente anche sotto il profilo funzionale, avevano trasformato lo stato dei luoghi e reso le aree idonee a una destinazione produttiva e direzionale. Ha respinto le censure seconda e terza: la presenza di cassoni scarrabili e zone di stoccaggio, insieme agli altri elementi acquisiti e all’oggetto sociale risultante dalla visura camerale, comprovava la destinazione dell’area alla raccolta e allo stoccaggio di rifiuti; il passaggio dalla destinazione rurale a quella produttiva comportava un mutamento tra categorie funzionalmente diverse e giustificava la sanzione demolitoria, qualificata come vincolata. Ha respinto la quarta censura, ritenendo irrilevanti la precarietà dei cassoni e il loro noleggio a terzi, poiché la loro presenza, nel contesto complessivo, era indice della trasformazione d’uso dell’area. Ha respinto la quinta: l’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso, essendo l’abusività una connotazione reale dell’opera che segue l’immobile nei successivi trasferimenti. Ha ritenuto legittimo il criterio di determinazione della sanzione sulla superficie, poiché alla valutazione unitaria degli interventi doveva corrispondere la considerazione dell’intera area. Ha respinto le ultime censure sul vincolo cimiteriale e sulla pretesa necessità di limitarsi alla sospensione dei lavori, perché fondate sull’erroneo presupposto che le opere fossero qualificabili al più come ristrutturazione edilizia. Non ha ravvisato ragioni idonee a una diversa decisione rispetto agli ulteriori argomenti di doglianza. Spese compensate per la complessità del procedimento e delle questioni giuridiche.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La norma è richiamata per l’ordine di demolizione delle opere abusive; il TAR ne conferma l’applicazione sulla base della qualificazione complessiva degli interventi e del mutamento funzionale riscontrato.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Seguendo principi consolidati in materia, l'estraneità del proprietario alla commissione degli abusi edilizi è irrilevante, dal momento che la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale, la quale segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con la conseguenza che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso edilizio (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II, 5/05/2026, n. 828 e T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 8/01/2026, n. 4).
L’ordine di demolizione relativo a un abuso edilizio può essere rivolto al proprietario attuale anche se non ha realizzato l’opera: l’abusività ha carattere reale e permane con l’immobile nei successivi trasferimenti.
art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001
Anche rispetto alla determinazione della sanzione il Collegio non ravvisa profili di illegittimità, dal momento che alla valutazione unitaria degli interventi abusivi non può che conseguire la determinazione della sanzione prendendo in considerazione l’intera area.
La determinazione della sanzione pecuniaria, quando gli interventi abusivi sono valutati unitariamente, può essere commisurata considerando l’intera area interessata.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Trattandosi quindi di un mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente diverse, comporta l'irrogazione della sanzione demolitiva che è da intendersi quale atto doveroso e vincolato (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 24/12/2024, n. 7375).
Il mutamento d’uso tra categorie funzionalmente diverse, accertato nel caso concreto in relazione alla destinazione produttiva dell’area, giustifica la sanzione demolitoria, considerata doverosa e vincolata.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Il motivo non può essere accolto, in quanto si fonda sull’erronea valutazione “individuale” degli interventi effettuati nel compendio immobiliare.
La qualificazione delle opere non può essere fondata su una valutazione isolata di ciascun intervento quando le opere, considerate complessivamente, producono una trasformazione unitaria dello stato dei luoghi.
Massime di principio
- Gli interventi edilizi devono essere valutati nel loro complesso, e non atomisticamente o frazionatamente, considerando sia il profilo strutturale sia quello funzionale; rileva se le diverse opere siano strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico e concorrano a trasformare lo stato dei luoghi.
- La destinazione di un’area a un’attività produttiva può essere desunta dagli elementi concreti rilevati in loco, inclusi cassoni e container per la raccolta e lo stoccaggio, valutati nel contesto complessivo; precarietà dei contenitori e loro noleggio a terzi non escludono il mutamento d’uso quando risulti modificata la destinazione funzionale dell’area.
- Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente diverse, accertato insieme agli interventi che ne rendono possibile la realizzazione, può comportare la sanzione demolitoria, qualificata come atto doveroso e vincolato.
- L’ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario attuale anche se estraneo alla commissione dell’abuso, poiché l’abusività dell’opera ha natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti.
- Quando più interventi abusivi sono valutati unitariamente, la determinazione della sanzione può prendere in considerazione l’intera area interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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