Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 216/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 3888/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.087,91 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 3888/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 26 maggio 2022. La sentenza, passata in giudicato come attestato il 4 agosto 2025, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.087,91, oltre agli interessi legali maturati sui singoli ratei fino al saldo. Il Ministero non ha provveduto al pagamento, nonostante fosse inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione integrale del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione era inutilmente decorso. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute nel titolo, comprensive degli interessi. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione munito delle necessarie competenze. Il munus commissariale è stato qualificato come obbligatorio e non rifiutabile. Il TAR ha inoltre precisato che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini di legge, decorrenti dall’ultimo atto di esecuzione. Ha disposto che il commissario depositi gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta quando sussista un giudicato non eseguito; nel caso concreto, il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso inutilmente del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche ha consentito di procedere all’esecuzione forzata del titolo mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla liquidazione del compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per equa riparazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione debitrice.
  • In caso di mancata esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute e fissare un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sulla liquidazione del compenso del commissario ad acta prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti di equa riparazione può essere applicata per analogia anche alle altre condanne giudiziali al pagamento di somme di denaro.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.