Cassazione Penale, Sentenza n. 30210/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto dal GIP (13/10/2021) sulle somme intestate alla società Sanvoisín & Co. s.r.l. (di cui Franco Sanvoisin è amministratore, Matteo Sanvoisin socio). Il sequestro era stato eseguito su due conti per complessivi euro 320.000 (e precisamente euro 290.890,77 su conto Fineco e euro 29.108,23 su conto BPER). Il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente avesse proposto il riesame in proprio e non quale legale rappresentante della società, mancandogli quindi la legittimazione a chiedere la restituzione di somme di proprietà della società; inoltre aveva richiamato la necessità che il difensore che impugna per l'ente sia munito di procura speciale al momento del deposito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la decisione del Tribunale era conforme ai principi consolidati: (i) la legittimazione ad impugnare provvedimenti ablatori di una società spetta al legale rappresentante dell'ente e non ai soci; (ii) l'indagato non proprietario del bene può proporre riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione; (iii) il difensore che agisce per la società deve essere munito di procura speciale al momento del deposito dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma citata come riferimento al concorso di reati; la sentenza non sviluppa una interpretazione autonoma della norma ma la indica tra le imputazioni iniziali che giustificano il sequestro.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nell'imputazione (reato ascritto agli indagati); la decisione si concentra sugli aspetti processuali relativi al sequestro e alla legittimazione all'impugnazione, senza discutere il merito del reato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda di euro 3.000 a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019 (Cuppari)
Principio richiamato: la legittimazione ad impugnare atti ablatori di una società spetta al legale rappresentante dell'ente e non ai soci.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 (Firriolo)
Principio richiamato: l'indagato non titolare del bene è legittimato al riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018 (Berna)
Principio richiamato: il difensore che propone impugnazione per conto dell'ente deve essere munito, al momento del deposito, di procura speciale; la mera nomina difensiva non è sufficiente.
Massime di principio
- La impugnazione di un provvedimento ablatorio che colpisce beni societari deve essere proposta dal legale rappresentante dell'ente o da un soggetto che dimostri una legittimazione diretta: i soci non possono agire in proprio per ottenere la restituzione di beni di proprietà della società.
- Un indagato non proprietario del bene sequestrato può chiedere il riesame solo se prova un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa; l'interesse astratto o eventuale non è sufficiente a rendere ammissibile il gravame.
- Se la stessa difesa rappresenta sia l'indagato sia la società proprietaria del bene, per proporre impugnazione per conto dell'ente è necessaria una procura speciale specifica per l'azione di impugnazione, da depositare al momento del ricorso.
- Prima di proporre un riesame volto alla restituzione di somme societarie, è opportuno che l'azione sia promossa formalmente dalla società (tramite il legale rappresentante) e non dal singolo socio o indagato, per evitare l'inammissibilità e le eventuali sanzioni economiche processuali.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; pertanto occorre valutare preventivamente la legittimazione e la completezza formale (procure) prima di proporre il ricorso.
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