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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12882/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia e del successivo supplemento di pensione in favore di un assicurato iscritto alla Gestione separata. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto era stato maturato, ritenendo irrilevante che nella domanda fosse stato chiesto il computo di precedente contribuzione accreditata presso l'AGO. L'ente previdenziale ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282, in relazione all'art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995, sostenendo che, quando il pensionato esercita la facoltà di computare la contribuzione pregressa nella Gestione separata, la decorrenza del trattamento non può essere anteriore alla domanda di pensione, poiché solo con tale domanda la contribuzione pregressa entra nel montante utile; con il secondo denuncia la violazione dell'art. 1, comma 3, d.m. 2 maggio 1996, n. 282, in relazione all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, assumendo che anche il supplemento di pensione dovesse decorrere da una data posteriore, coerente con la decorrenza della pensione principale.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, affermando che, in caso di domanda di computo ex art. 3 d.m. n. 282/1996 per ottenere un trattamento a carico della Gestione separata comprensivo di contribuzione già versata in altre gestioni dell'AGO, la decorrenza della pensione non segue la mera maturazione del requisito anagrafico-contributivo, ma si identifica con il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. La Corte richiama precedenti conformi e qualifica il computo come una forma di cumulo, con conseguente applicazione della regola generale dell'art. 22, comma 5, l. n. 153/1969. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il riesame alla luce del principio indicato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata richiede una apposita domanda; solo da tale domanda la contribuzione può entrare a far parte dell'ammontare utile alla liquidazione del trattamento richiesto, con decorrenza della pensione dal mese successivo alla domanda stessa.

  • art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995

    È la base normativa della Gestione separata e del relativo regime previdenziale, richiamata per delimitare l'ambito del computo e della decorrenza del trattamento.

  • art. 1, comma 3, d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    Norma invocata per il supplemento di pensione; nel caso concreto il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 6, comma 1, l. n. 155/1981

    È richiamato come regola generale della decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, regola che però non opera quando il computo richiede una domanda specifica come nel caso esaminato.

  • art. 22, comma 5, l. n. 153/1969

    È indicata come regola generale per il cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO; il computo ex art. 3 d.m. n. 282/1996 viene ricondotto a una ipotesi di cumulo e quindi assoggettato a tale disciplina.

  • art. 16, l. n. 233/1990

    È richiamato indirettamente come precedente disciplina del cumulo, utile a qualificare il computo come vera e propria ipotesi di cumulo tra gestioni.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato esercita la facoltà di computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata mediante apposita domanda, la decorrenza della pensione non coincide con la sola maturazione dei requisiti, ma con il primo giorno del mese successivo alla domanda.
  • Il computo della contribuzione già versata in altre gestioni dell'AGO, se finalizzato alla liquidazione della pensione a carico della Gestione separata, va qualificato come una forma di cumulo e segue la disciplina generale del cumulo contributivo.
  • La distinzione tra perfezionamento del diritto a pensione e decorrenza del trattamento è decisiva: la maturazione dei requisiti non basta a far decorrere il trattamento quando la legge collega l'utilizzo della contribuzione pregressa a una domanda costitutiva o comunque necessaria.
  • Il supplemento di pensione resta logicamente subordinato alla corretta individuazione della decorrenza del trattamento principale, sicché la sua decorrenza deve essere valutata in coerenza con la data dalla quale il trattamento base è effettivamente liquidabile.

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