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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31833/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La società mandataria della concedente in tre contratti di leasing aveva insinuato al passivo del fallimento dell'utilizzatrice un credito complessivo di Euro 111.957,33, relativo a canoni scaduti, importi qualificati contrattualmente come penale risarcitoria/indennizzo e interessi, oltre a spese legali. Il tribunale aveva ammesso solo Euro 40.423,76, detraendo quanto ricavato dalla vendita di uno dei beni restituiti, e aveva escluso il resto ritenendo applicabile per analogia l'art. 72-quater l. fall. ai contratti già risolti prima del fallimento, con conseguente ammissione del solo credito pari alla differenza tra quanto vantato alla data del fallimento e il ricavato della riallocazione del bene. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: violazione degli artt. 72 e 72-quater l. fall. in relazione alla natura della penale risarcitoria; violazione degli artt. 1322 e 1362 c.c. nella interpretazione delle clausole; vizio di motivazione per l'esclusione di pretese risarcitorie; violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. sulla clausola penale; erronea esclusione del credito relativo al leasing della Mercedes già decurtato del prezzo di vendita; violazione degli artt. 53, 72, 72-quater e 96 l. fall. per il mancato riconoscimento dell'ammissione con riserva rispetto al bene rivendicato e per il bene non ritrovato; violazione degli artt. 96 e 72-quater l. fall. per non avere dichiarato inammissibile la domanda; violazione degli artt. 93 e 72-quater l. fall. e degli artt. 2755 e 2770 c.c. per l'esclusione delle spese legali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri sette. Ha rilevato che la questione era stata risolta dalle Sezioni Unite: nei contratti di leasing finanziario risolti prima del fallimento dell'utilizzatore non si applica analogicamente l'art. 72-quater l. fall., ma resta operativa, per il leasing traslativo, la disciplina analogica dell'art. 1526 c.c.; inoltre, la domanda di insinuazione del credito risarcitorio fondato su clausola penale deve essere proposta indicando il ricavato della diversa allocazione del bene o, in mancanza, una stima attendibile del valore di mercato, così da consentire la verifica dell'eventuale manifesta eccessività della penale. Il tribunale aveva quindi errato nel qualificare e nel trattare il credito insinuato, omettendo anche di considerare correttamente la diversa situazione dei singoli beni (uno restituito e venduto, altri non restituiti o non rinvenuti). Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Alessandria in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 72 l. fall.

    Richiamato insieme all'art. 72-quater l. fall.; la Corte esclude che possa essere applicato analogicamente ai contratti di leasing risolti prima del fallimento dell'utilizzatore.

  • art. 72-quater l. fall.

    Non è applicabile analogicamente ai contratti di leasing già risolti anteriormente al fallimento; la sua disciplina non regola tali ipotesi.

  • art. 93 l. fall.

    La domanda di insinuazione al passivo del credito risarcitorio derivante da clausola penale deve essere proposta con specifica indicazione del ricavato o della stima del bene.

  • art. 1526 c.c.

    Per il leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore si applica analogicamente questa disciplina, anche per la verifica dell'eventuale eccessività della penale.

  • art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017

    La disciplina introdotta non ha effetto retroattivo; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla qualificazione e alla disciplina contrattuale delle clausole del leasing.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per l'interpretazione delle clausole contrattuali.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato in relazione alla clausola penale prevista nei contratti.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato per il possibile controllo giudiziale sull'eventuale manifesta eccessività della clausola penale.

  • art. 53 l. fall.

    Richiamato nel motivo relativo all'ammissione al passivo con riserva e alla disciplina della rivendica dei beni.

  • art. 96 l. fall.

    Richiamato sia per la domanda di ammissione al passivo con riserva sia per l'eventuale inammissibilità della domanda di credito.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato anche per la deduzione delle spese legali in sede di insinuazione al passivo.

  • art. 2755 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la collocazione privilegiata delle spese legali.

  • art. 2770 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la collocazione privilegiata delle spese legali.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario risolto prima del fallimento dell'utilizzatore non si applica analogicamente l'art. 72-quater l. fall.; occorre invece distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica, a quest'ultimo, dell'art. 1526 c.c.
  • Quando il concedente intenda insinuare al passivo un credito risarcitorio fondato su clausola penale, deve allegare in modo specifico il ricavato della diversa allocazione del bene o, se tale riallocazione non è avvenuta, una stima attendibile del valore di mercato, così da consentire il controllo giudiziale sull'eventuale eccessività della penale.
  • Nel valutare il credito insinuato da un concedente di leasing, il giudice deve considerare separatamente la situazione dei singoli beni oggetto del contratto e le eventuali differenze tra bene restituito e venduto, bene non restituito e bene non rinvenuto, senza operare automatismi di detrazione o di esclusione non coerenti con i fatti allegati.
  • In sede di ricorso per cassazione la Corte può individuare d'ufficio i profili di diritto decisivi per la soluzione della controversia, purché la questione non sia coperta da giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingRisoluzione del contrattoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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