Cassazione Civile, Ordinanza n. 32504/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2008, maggiori redditi della società, disconoscendo la deducibilità dell'avviamento iscritto in bilancio in relazione a due acquisti di rami d'azienda effettuati nel 1999 e nel 2005. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione favorevole della CTP di Roma. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione di norme in tema di cessione d'azienda, qualificazione dell'avviamento e disciplina del reddito d'impresa; il secondo per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere la natura di cessioni d'azienda senza considerare elementi quali la pregressa attività ultraventennale di vigilanza privata, la neutralità dell'esclusione del personale nel primo contratto e la neutralità della mancata acquisizione di ulteriori beni materiali nel secondo contratto. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha però depositato formale rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e notificata all'Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata il 29/11/2023, ritualmente notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, anche perché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui l'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto è stata formalmente depositata dalla parte ricorrente.
art. 391 c.p.c.
In combinato con l'art. 390 c.p.c. fonda la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione perché la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia impedisce di porre a carico della parte impugnante il c.d. doppio contributo unificato.
d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla ricorrente come disciplina rilevante in tema di reddito d'impresa e deducibilità dell'avviamento.
d.lgs. n. 344/2003
Richiamato dalla ricorrente come intervento normativo in materia di reddito d'impresa e trattamento fiscale dell'avviamento.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita una rinuncia valida al ricorso per cassazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal difensore munito di procura e ritualmente notificata alla controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La rinuncia al ricorso determina di regola la non pronuncia sulle spese se la controparte non ha svolto attività difensiva; in ogni caso la regolazione delle spese resta assorbita dall'estinzione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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