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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4574/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello di Napoli che li aveva ritenuti responsabili di reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e, per Fiano, anche art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/1990 e art. 416 comma 2 c.p.). Le censure principali erano: (i) contestazione dell'utilizzabilità e della valutazione delle captazioni e delle dichiarazioni (in particolare riguardo alla posizione di "Mattora"/"Mottola"); (ii) doglianze sulla motivazione ritenuta meramente per relationem alla prima decisione; (iii) contestazione del diniego delle attenuanti ex art. 62 n.4 c.p. e della mancata concessione del minimo ed applicazione ridotta della continuazione; (iv) richiesta di nuovo giudizio comparativo in caso di esclusione di aggravanti. Il Pubblico Ministero in requisitoria aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio di Crisci Paolo, rigettando i restanti motivi e ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Capitelli, Crisci e Fiano, ritenendo le doglianze generiche o manifestamente infondate e non muovendo alcuna censura alla valutazione di merito sulle captazioni e sugli elementi probatori. Ha confermato implicitamente la fondatezza dell'accertamento di responsabilità operato dai giudici di merito e la motivata esclusione delle attenuanti reclamate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La richiesta del Pubblico Ministero di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio di Crisci non ha trovato accoglimento, essendo i ricorsi dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma richiamata quale titolo di responsabilità per il traffico di stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi per la condanna sulla base delle captazioni e degli altri elementi probatori, valutazione non sindacabile in Cassazione per questioni di fatto generiche.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Aggravante richiamata nel capo di imputazione a carico di Fiano; la Corte di merito ha valutato le circostanze aggravanti in modo motivato e la Cassazione non ha ritenuto i rilievi difensivi idonei a superare la valutazione di merito.

  • art. 416, comma 2, c.p.

    Rilevato nel capo a carico di Fiano; la valutazione di esistenza di reati associativi è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 63, commi 1 e 2, c.p.p.

    Richiamata da Capitelli per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi (Mattora). La Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per configurare la qualità di indagato del terzo né l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ritenendo le censure generiche.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti richiamata dai ricorrenti per ottenere diminuzioni di pena. I giudici di merito hanno motivatamente negato l'attenuante in ragione della reiterazione delle condotte e del non modesto profitto, valutazione non censurabile in Cassazione.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norme procedurali emergenziali in base alle quali si è svolto il procedimento; la Corte ne registra l'applicazione ma non vi ha visto profili di illegittimità sollevabili in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito: i motivi che si limitano a ribadire questioni di fatto o a proporre censure generiche sono, di regola, dichiarati inammissibili.
  • Le impugnazioni sull'utilizzabilità di dichiarazioni o captazioni devono indicare profili precisi di illegittimità procedurale o vizi specifici nella valutazione probatoria; affermazioni generiche sull'erronea valutazione probatoria difficilmente superano il vaglio di legittimità.
  • Il diniego di attenuanti ex art. 62 c.p. richiede una motivazione sui presupposti (es. reiterazione, entità del profitto, gravità dell'evento); se i giudici di merito spiegano coerentemente la loro scelta, la Cassazione tende a non intervenire.
  • Le sentenze emesse per relationem alla prima decisione possono essere contestate solo mostrando che manchi la motivazione essenziale o siano violate norme di diritto; la semplice lamentela di insufficiente approfondimento, senza elementi nuovi, è insufficiente.
  • Quando il pubblico ministero chiede specifiche valutazioni (es. annullamento limitato alla pena), la Cassazione può accoglierle solo se sussistono motivi di diritto ammissibili; richieste del PM non impongono automaticamente l'accoglimento in presenza di inammissibilità del ricorso.

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