Sentenza n. 12453/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione da un concorso per 196 commissari della Polizia di Stato per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica, nonostante una richiesta di differimento motivata da documentato infortunio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso, la nota con cui l’Amministrazione aveva respinto la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica oltre il 16 dicembre 2025, gli atti della commissione e le disposizioni del bando e dei regolamenti applicabili. Ha dedotto, in particolare, che la mancata presentazione era dipesa da un legittimo e documentato impedimento; che le disposizioni concorsuali, prevedendo il recupero della prova solo nell’ambito del calendario già fissato, non avrebbero adeguatamente considerato i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile al candidato; che gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato avrebbero dovuto essere esonerati dalle prove di efficienza fisica, analogamente a quanto previsto per gli accertamenti psico-fisici; e, in subordine, che le prove avrebbero dovuto essere differenziate in relazione all’età dei candidati appartenenti all’aliquota riservata al personale della Polizia di Stato. La ricorrente ha chiesto anche di essere riconvocata alle prove, eventualmente con esercizi parametrati all’età, e di essere ammessa alle fasi successive del concorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In sede cautelare, con ordinanza n. 915 dell’11 febbraio 2026, la Sezione aveva disposto la ripetizione delle prove fisiche e l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale. La ricorrente ha poi sostenuto la prova orale, risultando non idonea con il punteggio di 9/30, e ha dichiarato di non voler contestare tale esito. Di conseguenza, anche l’eventuale accoglimento delle censure contro l’esclusione dalle prove fisiche non avrebbe potuto procurarle alcuna utilità concreta nella prosecuzione della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti, mediante sentenza semplificata.
art. 17, comma 2, D.M. 9 settembre 2022, n. 168
I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un’altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.
La disposizione è stata richiamata tra quelle contestate dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la legittimità o l’interpretazione, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
art. 12, comma 7, bando di concorso
I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
La disposizione è stata posta a fondamento dell’esclusione contestata, ma il giudice non ne ha valutato la legittimità nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento per l’oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- Il ricorso avverso l’esclusione da una procedura concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il candidato, ammesso con riserva alle fasi successive, risulti poi definitivamente non idoneo in una prova successiva e dichiari di non voler contestare tale esito.
- La sopravvenienza di un esito negativo non contestato in una fase successiva della procedura elimina l’utilità concreta di una pronuncia sull’illegittimità dell’esclusione da una fase precedente, poiché l’eventuale annullamento non consentirebbe comunque la prosecuzione del concorso.
- Quando la sopravvenuta evoluzione della procedura concorsuale determina l’improcedibilità del ricorso, le spese possono essere compensate in ragione delle specifiche circostanze della vicenda.
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