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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Palermo che aveva respinto il ricorso contro la revoca di un contributo pubblico, il recupero dell’anticipazione erogata e il diniego della terza proroga per la conclusione degli investimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ATS aveva impugnato il provvedimento regionale di revoca di un contributo in conto capitale di € 672.898,53, con recupero dell’anticipazione di € 336.449,26 maggiorata del 10%, adottato in ragione dell’informativa interdittiva antimafia emessa nei confronti di una delle ditte componenti dell’ATS. Era stato inoltre impugnato il diniego della terza richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimi sia il diniego di proroga, fondato sul modesto stato di avanzamento dei lavori, sulle precedenti proroghe già concesse e sull’assenza di cause di forza maggiore, sia la revoca, adottata anche in applicazione dell’art. 94 d.lgs. 159/2011 e di una clausola risolutiva collegata all’informativa antimafia. In appello l’ATS ha dedotto, con un unico motivo articolato in più profili, l’omesso o insufficiente esame delle censure e il difetto di motivazione della sentenza. Ha sostenuto che i requisiti per il finanziamento sussistevano fino all’interdittiva, che le somme anticipate erano state utilizzate per lavori eseguiti prima dell’interdittiva e non avrebbero dovuto essere recuperate, o comunque avrebbero dovuto essere recuperate soltanto per la parte riferibile alla ditta colpita dall’interdittiva. Ha inoltre dedotto che era stata avviata la sostituzione di tale componente dell’ATS con altro soggetto, invocando la disciplina del mutamento soggettivo dei raggruppamenti e sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare la possibilità di procedere alla sostituzione. Infine ha contestato la valutazione del TAR sullo stato di avanzamento dei lavori, richiamando una CTU espletata in un successivo giudizio civile e chiedendo una nuova CTU nel processo amministrativo.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello. Ha considerato tamquam non esset la costituzione della Regione depositata dopo l’udienza pubblica nella quale la causa era stata trattenuta in decisione, rilevando che la costituzione della parte intimata è possibile fino all’udienza di discussione, con le relative preclusioni per documenti e memorie. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e non ha disposto la CTU richiesta. Quanto all’omessa pronuncia del TAR, ha chiarito che essa non costituisce un error in procedendo tale da imporre la cassazione della sentenza, potendo il giudice d’appello integrare la motivazione e decidere direttamente le censure non esaminate. Nel merito, ha ritenuto infondata la pretesa di conservare l’anticipazione o di limitare il recupero, poiché dagli atti e dalla CTU successiva emergeva che, alla scadenza della seconda proroga, era stata impiegata solo una minima parte dell’anticipazione e che i lavori consistevano essenzialmente in attività preparatorie e propedeutiche al cantiere, non idonee a dimostrare la realizzazione dell’intervento finanziato. La CTU, pur quantificando i lavori in misura superiore a quella indicata dal TAR, confermava la natura parziale e preparatoria delle opere, la carenza di documentazione contabile, lo stato manutentivo precario e la non conformità di alcune opere alle prescrizioni progettuali. È stata quindi ritenuta legittima la mancata concessione della terza proroga, anche considerando le due precedenti proroghe per complessivi quattordici mesi, l’anticipazione già erogata e l’assenza di specifiche situazioni di forza maggiore; non era configurabile neppure un silenzio-assenso sulla richiesta di proroga. Il CGARS ha inoltre escluso che la comunicazione inviata dall’ATS al Comune, e non all’Amministrazione regionale titolare del finanziamento, producesse automaticamente la sostituzione della componente colpita dall’interdittiva. La disciplina sul trasferimento degli impegni e sul cambio del beneficiario imponeva la notificazione all’Amministrazione competente, la costituzione del fascicolo del subentrante e l’assunzione degli obblighi finanziati; la mera volontà di modificare la compagine non produceva quindi effetti automatici nel rapporto di finanziamento. Nessuna norma imponeva alla Regione di indicare d’ufficio la possibilità di sostituzione. La Regione non è stata condannata alle spese del grado, poiché la sua costituzione tardiva è stata considerata tamquam non esset.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di documenti e memorie precludono la loro produzione oltre i termini processuali; la costituzione tardiva della parte intimata può consentire soltanto difese orali fino all’udienza di discussione.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    L’Amministrazione deve revocare o non erogare il beneficio pubblico in presenza dell’informativa antimafia interdittiva, secondo quanto ritenuto applicabile dal giudice al finanziamento oggetto di causa.

  • art. 92, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 159/2011

    La disciplina invocata dall’appellante sulla decorrenza degli effetti dell’interdittiva e sulla restituzione delle somme non è stata ritenuta idonea a escludere il recupero, in mancanza di dimostrazione dell’effettivo impiego delle somme e della realizzazione dell’intervento finanziato.

  • art. 47 Regolamento CE 1974/2006

    Le proroghe del termine di realizzazione possono essere giustificate da cause di forza maggiore; nel caso concreto non sono state ravvisate situazioni ostative riconducibili a tale disciplina.

  • art. 37, comma 18, d.lgs. 163/2006

    La norma, richiamata dall’appellante in materia di modificazione soggettiva dei raggruppamenti, non è stata ritenuta applicabile in modo da imporre all’Amministrazione finanziatrice di indicare o consentire automaticamente la sostituzione del componente colpito da interdittiva.

  • art. 48 d.lgs. 50/2016

    La disciplina dei raggruppamenti negli appalti pubblici, richiamata per analogia dall’appellante, non determina automaticamente effetti modificativi nel distinto rapporto di concessione di contributi pubblici.

  • Allegato A al DDG n. 3721/2011

    Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione; il subentrante deve obbligatoriamente costituire il fascicolo e impegnarsi a mantenere gli impegni assunti.

    Il cambio di beneficiario o il trasferimento degli impegni richiedono una specifica comunicazione all’Amministrazione competente e gli adempimenti documentali e sostanziali previsti dalla disciplina attuativa; la mera volontà di sostituzione non produce effetti automatici.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non determina necessariamente un error in procedendo: il giudice d’appello può integrare la motivazione mancante e decidere direttamente nel merito la questione non esaminata.
  • La concessione di una proroga per la realizzazione di investimenti finanziati non costituisce un effetto automatico del decorso del termine procedimentale quando la disciplina applicabile, il termine finale e le precedenti proroghe evidenziano la necessità di una valutazione espressa dell’Amministrazione; in assenza di cause di forza maggiore e di un adeguato stato di avanzamento, il diniego può essere legittimo.
  • Ai fini della conservazione o del mancato recupero di un’anticipazione su un contributo pubblico, il beneficiario deve dimostrare l’effettivo impiego delle somme nella realizzazione dell’intervento finanziato; la mera esecuzione di attività preparatorie o propedeutiche, non sufficiente a realizzare l’intervento, non impedisce la revoca e il recupero.
  • La volontà di sostituire una componente di un’aggregazione beneficiaria di contributi pubblici non produce automaticamente effetti nel rapporto con l’Amministrazione: il mutamento soggettivo richiede la comunicazione all’Amministrazione competente e l’adempimento degli obblighi documentali e sostanziali previsti dalla disciplina di settore, inclusa la verifica dei requisiti del subentrante.
  • Nell’ambito di un procedimento di finanziamento pubblico, l’Amministrazione non è tenuta a indicare d’ufficio al beneficiario la possibilità di sostituire il componente colpito da un’informativa antimafia, quando la disciplina applicabile rimette al beneficiario la comunicazione delle variazioni e subordina il subentro a specifici adempimenti.
  • Una consulenza tecnica espletata in un diverso e successivo giudizio, non definitiva e priva di adeguato supporto contabile, non impone al giudice amministrativo di disporre una nuova CTU e non è idonea a superare gli accertamenti amministrativi e giudiziali sul limitato stato di avanzamento dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInterdittiva e informazione antimafiaAppelloIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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