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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 22002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di due avvisi di pagamento per l'anno 2008 relativi all'omesso versamento dell'accisa sull'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili ma ceduta ai consorziati; la ricorrente sosteneva che spettava l'esenzione prevista dall'art. 52 T.U.A. comma 3 lett. b) per gli autoproduttori, che la modifica di orientamento dell'amministrazione ingenerava legittimo affidamento (richiamando L. 212/2000 artt. 10 e 11) e che la pretesa era prescritta dopo cinque anni dal consumo.

La decisione

ricorso rigettato. La Corte ha confermato che: i) il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo (quindi notifiche del 2014 relative al 2008 erano tempestive); ii) la nozione di 'autoproduttore' del D.Lgs. 79/1999 non estende l'esenzione dell'art. 52 T.U.A. all'energia prodotta dalla societa consortile e ceduta ai consorziati; l'esenzione riguarda solo l'energia prodotta e consumata in proprio dalla medesima officina di produzione; iii) la L. 212/2000 tutela l'affidamento e può escludere sanzioni e interessi per comportamenti interpretativi dell'Amministrazione, ma non esonera dall'obbligo tributario salvo che non vi sia stata una risposta vincolante a interpello formale ai sensi dell'art. 11 (che nel caso non è intervenuto). Spese compensate e rigetto del ricorso; principio di diritto enunciato che limita l'esenzione agli usi effettivi dell'autoproduttore.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico accise)

    l'energia elettrica e' sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio; esentata l'energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW; comma 3 lett. b) esenzione per energia prodotta da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioni

    la norma esenta l'energia autoprodotta e autoconsumata dall'officina produttrice nei limiti indicati; la Corte la interpreta in senso restrittivo escludendo l'estensione dell'esenzione all'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti (consorziati)

  • Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani)

    Autoproduttore e' la persona che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ... nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione ... e degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

    la definizione ha efficacia limitata al decreto 79/1999 e non impone automaticamente l'estensione dell'esenzione fiscale prevista dal T.U.A.; non idonea a qualificare come esente l'energia ceduta ai consorziati

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articoli 10 e 11

    art.10 tutela il legittimo affidamento del contribuente generando, in caso di interpretazioni amministrative errate, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi; art.11 disciplina l'interpello vincolante dell'Amministrazione che, se regolarmente esperito e positivamente risolto, può impedire l'emissione dell'atto impositivo sulla questione oggetto dell'interpello. Nel caso mancava un interpello valido che vincolasse l'amministrazione

  • Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26

    attua la Direttiva 2003/96/CE ristrutturando la disciplina delle accise; la novella non altera il principio che l'esenzione spetti solo per l'energia effettivamente autoconsumata dall'autoproduttore

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911

    il D.Lgs. 26/1995 art.52 comma 3 lett. b) si applica anche all'energia prodotta ... consumata dai soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica ...

    disposizione applicabile dal 2016 che estende esplicitamente l'esenzione ai soci delle cooperative previste dal decreto Bersani ma non estende la medesima facolta' agli appartenenti a consorzi e societa' consortili; conferma per inferenza che i consorzi rimasero esclusi

  • Direttive UE 2003/96/CE e 96/92/CE

    quadri comunitari richiamati per l'armonizzazione della tassazione energetica e per obiettivi di liberalizzazione del mercato; utili per il contesto ma non modificano l'interpretazione restrittiva dell'esenzione nazionale

Massime di principio

  • L'esenzione dall'accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 52 T.U.A.) si applica solo all'energia effettivamente prodotta e autoconsumata dall'officina di produzione; la cessione a soggetti giuridicamente distinti (es. consorziati) non rientra nell'esenzione.
  • La definizione di 'autoproduttore' contenuta nel D.Lgs. 79/1999 ha efficacia limitata al suo ambito di applicazione e non può essere automaticamente invocata per estendere esenzioni previste da altre norme (come il T.U.A.).
  • Il termine quinquennale di prescrizione per le accise decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo del produttore, momento in cui l'Amministrazione e' messa in condizione di verificare il consumo.
  • Il principio del legittimo affidamento (L. 212/2000) può esimere il contribuente dall'applicazione di sanzioni e interessi quando l'amministrazione abbia fornito indicazioni errate, ma non libera generalmente dall'obbligazione tributaria; solo un interpello formale e positivo (art.11) vincola l'Amministrazione al punto da poter precludere l'atto impositivo.
  • Per evitare contestazioni: documentare chiaramente l'uso in proprio dell'energia, presentare annualmente la dichiarazione di consumo nei termini e, se si intende fondarsi su interpretazioni vincolanti, rivolgersi all'Amministrazione con interpello formale ai sensi della L. 212/2000.

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