Cassazione Penale, Sentenza n. 46326/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizi nella determinazione della pena: il Tribunale di Bergamo aveva fissato la pena base in sei mesi di reclusione e, riconoscendo la recidiva qualificata, aveva applicato un aumento pari alla metà (tre mesi) anziché di due terzi (quattro mesi) previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.; sul totale era poi aggiunto un ulteriore aumento per continuazione interna di tre mesi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo errato il calcolo dell'aumento per la recidiva qualificata. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., ha rideterminato la pena complessiva in un anno e un mese di reclusione (calcolo: 6 mesi base + 4 mesi per recidiva qualificata + 3 mesi per continuazione interna = 13 mesi).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso e alla continuazione del reato (resistenza continuata), come norma indicativa del concorso di reati
art. 337 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato all'imputato
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma centrale oggetto del ricorso: stabilisce l'aumento della pena per la recidiva qualificata; la Corte ha rilevato che l'aumento va calcolato in misura di due terzi rispetto alla pena base, non della metà
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Permette alla Cassazione di annullare la sentenza limitatamente alla pena e di rideterminarla: la Corte l'ha utilizzata per fissare direttamente la nuova misura della pena in un anno e un mese
Massime di principio
- Quando è contestata la recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, la misura dell'aumento deve essere calcolata in rapporto alla pena base e, se la norma dispone un aumento di due terzi, il giudice deve applicare precisamente tale frazione e non una diversa percentuale
- Il calcolo della pena segue un ordine logico: individuare la pena base, applicare gli aumenti previsti per recidiva (nella misura normativa dovuta), e poi aggiungere eventuali altri aumenti (es. continuazione), cumulando gli importi risultanti
- Se il giudice di merito commette errore nel modo di calcolare la misura dell'aumento per recidiva, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla pena e rideterminarla direttamente ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., quando i dati per la riforma sono disponibili
- In sede di determinazione degli aumenti, è necessario motivare chiaramente la base di calcolo adottata e l'ordine con cui si sommano gli aumenti, per consentire il controllo di legittimità in Cassazione
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