Sentenza del 19/06/2015 n. 12765 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento IRPEG e ILOR relativi agli anni 1979-1982. La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale contestando: la motivazione degli avvisi di accertamento e l'eventuale necessità di allegare gli atti richiamati; i criteri fiscali di valutazione delle rimanenze di titoli e delle relative plusvalenze e minusvalenze; la qualificazione fiscale delle somme versate dai nuovi soci a titolo di tassa di ammissione e la deducibilità di alcuni costi e spese. La società ha formulato tre quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili perché i quesiti di diritto erano generici, astratti, poco comprensibili e non collegati in modo concreto alla controversia. Essi non permettevano di individuare, dalla loro sola lettura, quale fosse l'errore commesso dal giudice di merito né quale regola giuridica dovesse essere applicata. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi si concludono con quesiti di diritto...
I quesiti di diritto devono essere specifici, chiari e pertinenti alla controversia; non possono limitarsi a formulare principi generali e astratti senza indicare concretamente l'errore attribuito alla sentenza impugnata e la regola alternativa da applicare.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1
La società ne invocava la violazione sostenendo che l'avviso di accertamento dovesse indicare adeguatamente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito la questione, essendo il motivo inammissibile.
D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7
La società lo richiamava in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari e all'eventuale allegazione degli atti richiamati. Anche questa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del quesito.
D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 55, 62 e 64
Le norme riguardavano, rispettivamente, la tassazione delle somme ricevute a titolo di contributo e accantonate in fondi, i criteri generali di determinazione del reddito e la valutazione dei titoli. La Commissione Tributaria Centrale aveva ritenuto imponibili le somme versate dai nuovi soci non accantonate in un apposito fondo del passivo e aveva valorizzato le plusvalenze sui titoli. La Cassazione non ha verificato la correttezza sostanziale di tali interpretazioni, perché i relativi motivi erano inammissibili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettere b) e d)
La disposizione era richiamata in relazione ai poteri di rettifica del reddito d'impresa e all'accertamento analitico o induttivo. La Corte non ha affrontato nel merito la sua applicazione al caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione, quando la legge richiede un quesito di diritto, esso deve essere formulato in modo concreto e autosufficiente: deve indicare la specifica statuizione impugnata, l'errore di diritto commesso e la regola giuridica che si chiede di applicare.
- Un quesito meramente teorico o astratto, anche se riferito a norme pertinenti, può comportare l'inammissibilità del motivo senza alcun esame della questione fiscale nel merito.
- Non è possibile integrare o ricostruire il quesito leggendo congiuntamente il motivo: il quesito deve essere comprensibile autonomamente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi processuali, la decisione dei giudici di merito resta sostanzialmente ferma, ma ciò non implica necessariamente che la Corte di Cassazione abbia confermato nel merito ogni interpretazione giuridica adottata.
- In materia tributaria è opportuno distinguere sempre tra l'adeguatezza formale della motivazione dell'avviso, la correttezza sostanziale della pretesa fiscale e i requisiti processuali necessari per sottoporre tali questioni alla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 483 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 485 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 1338 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 12759 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 12761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 12762 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →