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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - del provvedimento del Comune di Carbonara di Nola prot. n. 6050 del 28 settembre 2023, avente ad oggetto “Comunicazione di diniego”; - della nota del Comune di Carbonara di Nola prot. n. 5078 del 14 agosto 2023, avente ad oggetto “Osservazioni e richiesta chiarimenti”; - ove occorrer possa, dell'art. 368 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, approvato con Delibera della Giunta del Comune di Carbonara di Nola del 19 giugno 2023, n. 40.

Giustizia amministrativa202305570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base, unitamente alla nota istruttoria e alla disposizione regolamentare comunale che sospendeva le determinazioni sui nuovi impianti nelle more dell'adozione di un disciplinare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'operatore ha impugnato il diniego comunale deducendo: a) l'insussistenza di violazioni relative alla distanza da siti sensibili, poiché la scuola più vicina risultava a oltre 200 metri e l'analisi di impatto elettromagnetico, verificata dall'ARPAC, attestava il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale; b) l'erroneità dell'accertamento comunale sull'assenza di accesso al fondo, essendo il diritto di accesso carrabile previsto dal contratto di locazione e risultando comunque esistente una stradina di collegamento con la pubblica via; c) l'illegittimità della sospensione del procedimento autorizzatorio in attesa dell'approvazione di un regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di una delle ragioni del diniego, riferita all'energizzazione dell'impianto, e per la mancata notifica al Comune di Palma Campania, ritenuto controinteressato sostanziale; nel merito ha contestato le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il Comune di Palma Campania non era controinteressato, non risultando titolare di un interesse qualificato alla conservazione del diniego; inoltre non emergevano violazioni regolamentari ostative e l'impianto rispettava i limiti emissivi, come accertato dall'ARPAC. La mancata energizzazione non costituiva autonoma ragione ostativa al rilascio dell'autorizzazione, riguardando la fase successiva di realizzazione e messa in funzione, da compiersi entro dodici mesi dal titolo o dalla formazione del silenzio-assenso. Nel merito, il ricorso è stato accolto: non risultava violata alcuna distanza minima da siti sensibili, la scuola più vicina era oltre 200 metri e il progetto rispettava la disciplina nazionale sulle emissioni; l'accesso al fondo era consentito dal contratto di locazione ed era comunque presente una strada di collegamento; infine, il Comune non poteva sospendere sine die il procedimento in attesa dell'approvazione di un regolamento o piano localizzativo. La potestà comunale di stabilire criteri localizzativi deve essere esercitata mediante regole ragionevoli, motivate e certe e non può trasformarsi in un divieto generalizzato o in una paralisi temporanea indeterminata delle installazioni. È stata quindi annullata anche la disposizione dell'art. 368 del regolamento comunale che sospendeva tutte le determinazioni sui nuovi impianti nelle more dell'approvazione del disciplinare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica; l'autorizzazione non può essere negata per la mera mancata energizzazione, che riguarda la successiva fase di realizzazione e messa in funzione dell'impianto.

  • art. 44, ultimo comma, d.lgs. 259/2003

    La realizzazione e la messa in funzione dell'impianto devono avvenire, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del silenzio-assenso.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. 259/2003

    Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

    Il proprietario deve consentire l'accesso al fondo quando l'operatore dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione o manutenzione dell'impianto.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    Riconosce ai Comuni la potestà di adottare criteri localizzativi degli impianti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potestà non consente la sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzatori.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale parametro della disciplina comunale in materia di eventuali distanze da siti sensibili.

  • l. 36/2001

    Stabilisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in materia di campi elettromagnetici, il cui rispetto è stato verificato dall'ARPAC.

Massime di principio

  • La mancata energizzazione di una stazione radio base, quando dipende dalla pendenza della relativa procedura autorizzatoria, riguarda la fase di realizzazione e messa in funzione dell'impianto e non costituisce, di per sé, un motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 44 d.lgs. 259/2003.
  • La potestà dei Comuni di stabilire criteri localizzativi per gli impianti di telefonia mobile non può tradursi nella sospensione generalizzata e sine die dei procedimenti autorizzatori in attesa dell'approvazione di un regolamento o piano comunale.
  • Le regole comunali sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile devono essere ragionevoli, motivate e certe e non possono imporre un generalizzato divieto di installazione in determinate zone urbanistiche.
  • In assenza di una specifica disciplina comunale legittimamente adottata sulle distanze dai siti sensibili, il diniego di autorizzazione non può fondarsi sulla mera presenza di edifici abitativi o scolastici quando sia accertato il rispetto delle distanze applicabili e dei limiti nazionali di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
  • La posizione di controinteressato nel processo amministrativo richiede, oltre alla agevole individuabilità, la titolarità di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato, contrario e speculare a quello del ricorrente; tale posizione non sussiste per un ente territoriale privo di uno specifico interesse ostativo alla realizzazione dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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