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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3165/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva qualificato come richiesta di restituzione in termini un'istanza volta a far accertare la mancata formazione del titolo esecutivo relativo alla sentenza del 27/09/2010. Si deduceva la nullita della notificazione dell'estratto contumaciale e che la notificazione del provvedimento di unificazione delle pene non era equivalente all'estratto contumaciale; si contestava altresi che non vi fosse prova della notifica a Stranieri, evidenziando che l'esecuzione della pena era avvenuta oltre sei anni dopo. Si contestava inoltre che la Corte di appello avesse ritenuto sufficiente una informazione orale di agente di polizia giudiziaria e avesse dato rilievo alla elezione di domicilio nella dimora abituale come prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Infine si deduceva che la Corte non aveva deciso le questioni relative alla formazione del titolo esecutivo e non aveva esaminato la eccezione di nullita della notifica ex art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello aveva erroneamente qualificato l'istanza come richiesta di restituzione nel termine anziche come incidente di esecuzione finalizzato a verificare se la sentenza fosse passata in giudicato e se si fosse formato il titolo esecutivo. La Cassazione ha affermato che la regolarita della notificazione dell'estratto contumaciale è essenziale per la formazione del titolo esecutivo e che tale questione doveva essere esaminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; ha richiamato la possibilita per il giudice dell'esecuzione di dichiarare l'omessa formazione del titolo ed ordinare la notificazione non eseguita ex art. 670 c.p.p., comma 1 seconda parte. L'ordinanza impugnata e stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma richiamata perche prevede la possibilita per il giudice dell'esecuzione di ordinare l'esecuzione della notificazione non eseguita e disciplina la restituzione nel termine. La corte ha distinto tra applicazione dell'art. 670 per la restituzione nel termine e la funzione diversa dell'incidente di esecuzione quando si discute la formazione del titolo esecutivo

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente di eccepire la nullita della notificazione dell'estratto contumaciale. La Cassazione rileva che tale eccezione incide sulla formazione del titolo esecutivo e doveva essere valutata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento alla notificazione in luogo diverso dal domicilio indicato. La sentenza sottolinea che una notificazione eseguita in luogo diverso non garantisce di per se la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato

  • L. n. 67 del 2014

    Richiamata in relazione all'introduzione della rescissione del giudicato; la Cassazione osserva che, nel caso di condannato contumace ma non irreperibile e con giudicato del 2010, la via procedurale corretta per contestare la formazione del titolo era la restituzione nel termine solo dopo aver accertato se il titolo si era formato, ossia mediante incidente di esecuzione

Massime di principio

  • Quando un'istanza al giudice dell'esecuzione lamenta l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale e quindi la mancata formazione del titolo esecutivo, la questione va trattata come incidente di esecuzione e non semplicemente come richiesta di restituzione in termini
  • La regolarita della notificazione dell'estratto contumaciale e' elemento essenziale per stabilire se e quando la sentenza e' passata in giudicato; se la notifica e' mancante il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'omessa formazione del titolo ed eventualmente disporre la notificazione non eseguita ex art. 670 c.p.p.
  • Non e' sufficiente la sola informazione orale di agenti o la mera elezione di domicilio per dimostrare la conoscenza del procedimento: la prova documentale della notificazione e la verifica dei periodi di detenzione sono rilevanti per valutare l'effettiva conoscenza
  • La notificazione effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato non produce automaticamente la certezza della conoscenza da parte dell'imputato; occorre valutare le modalita e le circostanze fattuali della notificazione
  • In caso di contestazione della formazione del titolo esecutivo il difensore deve espressamente eccepire la nullita della notificazione dell'estratto contumaciale (art. 671 c.p.p.), chiedere l'accertamento mediante incidente di esecuzione e, se necessario, la rinnovazione della notificazione ex art. 670 c.p.p., fornendo documentazione sui periodi di detenzione per dimostrare l'impossibilita materiale della ricezione della notifica

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