Cassazione Civile, Ordinanza n. 06477/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'azione indennitaria-risarcitoria per lesione dell'affidamento, proposta da una proprietaria di terreni nei confronti del Comune, in relazione ai costi sostenuti per opere di urbanizzazione primaria connesse a una convenzione di lottizzazione e a un'autorizzazione alla lottizzazione del 1976-1977, poi incise da una variante urbanistica sopravvenuta. In origine il collegio arbitrale aveva declinato la competenza per ritenuta inefficacia della clausola compromissoria inserita nello schema di convenzione, sul presupposto che la convenzione non si fosse mai perfezionata validamente. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha confermato il rigetto dell'impugnazione del lodo, rilevando che la convenzione non era stata approvata dal consiglio comunale né trascritta e che la sola sottoscrizione del sindaco non bastava a vincolare il Comune. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 28 l. urbanistica e dei principi in tema di nullità/inesistenza degli atti amministrativi, sostenendo che il consiglio comunale avrebbe approvato lo schema di convenzione e che il Comune avesse poi dato seguito alla lottizzazione; 2) violazione dell'art. 28 l. urbanistica e degli artt. 2644 e 2645 c.c., contestando che la mancata trascrizione potesse incidere sulla validità della convenzione; 3) censura sulle spese, assumendo l'erroneità della condanna anche per il giudizio di legittimità nonostante un precedente esito a sé favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi: ha ribadito che, ai sensi dell'art. 28 l. 1150/1942, la convenzione di lottizzazione deve essere approvata con deliberazione consiliare e che stipula e trascrizione sono condizioni di efficacia; ha inoltre affermato che il vizio di rappresentanza/difetto di potere del sindaco comporta inefficacia del negozio e si estende alla clausola compromissoria, non operando in tal caso l'autonomia della clausola stessa; infine ha confermato il criterio della soccombenza globale per la liquidazione delle spese anche nel giudizio di rinvio. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia, che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale, ritenendo inefficace la clausola compromissoria contenuta nello schema di convenzione di lottizzazione perché la convenzione non risultava validamente approvata dal consiglio comunale né trascritta, e perché il sindaco non aveva potere di impegnare il Comune con efficacia vincolante. Ha inoltre confermato la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza complessiva del processo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 28 L. 1150/1942
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge; l'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione da trascriversi a cura del proprietario.
La convenzione di lottizzazione richiede approvazione consiliare; la stipula e la trascrizione sono condizioni di efficacia, non meri elementi formali irrilevanti.
art. 2644 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza della mancata trascrizione ai fini della validità; la Corte non accoglie la tesi e ribadisce che la trascrizione è prevista come condizione di efficacia della convenzione.
art. 2645 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla trascrizione; la Corte non ne fa applicazione autonoma, restando centrale la disciplina speciale urbanistica.
art. 21-septies L. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in tema di nullità/inesistenza degli atti amministrativi, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità della convenzione o della clausola compromissoria.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di spese di lite; la Corte conferma la condanna alla rifusione delle spese secondo la soccombenza globale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di lottizzazione urbanistica, la convenzione è efficace solo se approvata con deliberazione consiliare e trascritta secondo la disciplina speciale; la sola sottoscrizione del sindaco o di altro organo privo di potere rappresentativo non basta a perfezionare l'impegno dell'ente.
- La stipula e la trascrizione della convenzione di lottizzazione costituiscono condizioni di efficacia del negozio, mentre l'approvazione del piano o dello schema consiliare attiene al corretto perfezionamento del procedimento amministrativo presupposto.
- Il difetto di potere rappresentativo del soggetto che sottoscrive per l'amministrazione produce inefficacia del contratto e si estende alla clausola compromissoria in esso inserita; l'autonomia della clausola arbitrale non opera rispetto a una clausola contenuta in un negozio mai validamente perfezionato.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale, il controllo della Corte riguarda la decisione del giudice ordinario sull'impugnazione e non direttamente il lodo.
- In tema di spese processuali, il giudice di rinvio deve applicare il criterio della soccombenza all'esito globale della lite e non frammentare la valutazione per singoli gradi, quando la rimessione comprenda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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