Ordinanza n. 226/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) del verbale n. 11 del giorno 29 giugno 2024 della Commissione COITIA001 classe 5INF2, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio pari a 15 nel colloquio orale di -OMISSIS-; b) del verbale n. -OMISSIS- del giorno 24 giugno 2024 della Commissione COITIA001 classe 5INF2, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 13 nella prima prova scritta; 18 nella seconda prova scritta a -OMISSIS-; c) del verbale nr. -OMISSIS- relativo alla attribuzione del voto finale a -OMISSIS-; d) del registro dei risultati degli esami e albo finale in cui è stato attribuito il punteggio finale di 79 a -OMISSIS- pubblicazione 4 luglio 2024; e) della griglia di valutazione dell''esame orale e i punteggi ivi riportati relativamente a -OMISSIS-; f) della griglia di valutazione allegata alla prima prova di esame e i punteggi ivi riportati a favore del ricorrente; g) del verbale nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS- relativi allo svolgimento del colloquio e attribuzione del voto; h) della griglia di valutazione allegata alla seconda prova di esame e i punteggi ivi riportati a favore del ricorrente; i) della griglia di valutazione allegata alla prima prova di esame e i punteggi ivi riportati a favore di -OMISSIS-; j) del diploma finale, nella parte in cui è stato attribuito il voto di 79/100; k) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti anche se ivi espressamente non richiamati e/o non conosciuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione delle prove scritte e orali dell'esame conclusivo, attribuzione del voto finale di 79/100 e diploma nella parte relativa al voto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della commissione d'esame relativi all'attribuzione dei punteggi conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio orale, nonché il voto finale di 79/100 risultante dai verbali, dal registro dei risultati, dall'albo finale e dal diploma. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di aggiornare la situazione processuale e di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il ricorrente dovrà dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare, se necessario, ulteriori attività istruttorie. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre ordinata alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti e all'amministrazione evocata; è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti tutelati dalla normativa sulla privacy.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia della parte rispetto all'incombente istruttorio e alla verifica dell'interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte, ai fini dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l'adempimento deve essere eseguito entro il termine assegnato nelle forme previste dal processo amministrativo telematico.
- L'inerzia della parte previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita, ma inequivoca, dell'attuale disinteresse alla decisione e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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