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Ordinanza

Ordinanza n. 226/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) del verbale n. 11 del giorno 29 giugno 2024 della Commissione COITIA001 classe 5INF2, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio pari a 15 nel colloquio orale di -OMISSIS-; b) del verbale n. -OMISSIS- del giorno 24 giugno 2024 della Commissione COITIA001 classe 5INF2, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 13 nella prima prova scritta; 18 nella seconda prova scritta a -OMISSIS-; c) del verbale nr. -OMISSIS- relativo alla attribuzione del voto finale a -OMISSIS-; d) del registro dei risultati degli esami e albo finale in cui è stato attribuito il punteggio finale di 79 a -OMISSIS- pubblicazione 4 luglio 2024; e) della griglia di valutazione dell''esame orale e i punteggi ivi riportati relativamente a -OMISSIS-; f) della griglia di valutazione allegata alla prima prova di esame e i punteggi ivi riportati a favore del ricorrente; g) del verbale nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS- relativi allo svolgimento del colloquio e attribuzione del voto; h) della griglia di valutazione allegata alla seconda prova di esame e i punteggi ivi riportati a favore del ricorrente; i) della griglia di valutazione allegata alla prima prova di esame e i punteggi ivi riportati a favore di -OMISSIS-; j) del diploma finale, nella parte in cui è stato attribuito il voto di 79/100; k) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti anche se ivi espressamente non richiamati e/o non conosciuti

Giustizia amministrativa202402115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione delle prove scritte e orali dell'esame conclusivo, attribuzione del voto finale di 79/100 e diploma nella parte relativa al voto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della commissione d'esame relativi all'attribuzione dei punteggi conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio orale, nonché il voto finale di 79/100 risultante dai verbali, dal registro dei risultati, dall'albo finale e dal diploma. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di aggiornare la situazione processuale e di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il ricorrente dovrà dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare, se necessario, ulteriori attività istruttorie. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre ordinata alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti e all'amministrazione evocata; è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti tutelati dalla normativa sulla privacy.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia della parte rispetto all'incombente istruttorio e alla verifica dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte, ai fini dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l'adempimento deve essere eseguito entro il termine assegnato nelle forme previste dal processo amministrativo telematico.
  • L'inerzia della parte previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita, ma inequivoca, dell'attuale disinteresse alla decisione e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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