Cassazione Penale, Sentenza n. 27027/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura per la mancata ammissione in appello di una rinnovazione istruttoria/consulenza di parte volta a dimostrare la compatibilità temporale e quantitativa dei prelievi di contante dal conto dello Zerbi con le ricevute emesse da Dangeli Vincenzo per l'acquisto di una villa, dedotta rilevante ai fini dell'accertamento del reato di usura (art.644 c.p.); (2) vizio di motivazione per presunta illogicità e contraddittorietà nell'esclusione dell'attendibilità della testimonianza di Giuseppe Dangeli, senza un criterio logico di preferenza né analisi completa del quadro probatorio; (3) censura sulla determinazione della pena: applicazione apodittica della recidiva e rifiuto ingiustificato delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha rilevato che: la richiesta di consulenza in appello non risultava documentalmente supportata né effettivamente depositata, rendendo il motivo aspecifico e non autosufficiente; le censure sui fatti e sulla valutazione delle prove attengono al merito e non superano il limite di ammissibilità perché non evidenziano una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza assoluta della motivazione; le valutazioni della Corte d'Appello sulla attendibilità dei testi e sulla sussistenza della recidiva e sull'esclusione delle attenuanti sono sufficientemente argomentate e non suscettibili di revisione in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; nulla è spettato alle parti civili che non hanno apportato contributo significativo al contraddittorio.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e)
Criteri di ammissibilità e valutazione dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte richiama che sono deducibili solo vizi quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; non è consentito un semplice sindacato di merito o una diversa valutazione della persuasività della prova
art. 644 c.p.
Delitto di usura: norma sostanziale al centro dell'imputazione, cui il ricorso riferiva la rilevanza della consulenza richiesta per dimostrare il 'girare' di somme
art. 603 c.p.p., comma 1
Rinnovazione istruttoria in appello: la richiesta di consulenza deve essere concretamente articolata e, se rilevante, documentata; l'assenza di documenti e di successivo deposito rende la richiesta priva di effetti a fini di cassazione
art. 173-bis disp. att. c.p.p.
Regole di riassunto dei motivi nel ricorso per Cassazione: uso dell'articolo per la sintesi espositiva dei motivi
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile applicazione di ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con possibilità di maggiorazione se rilevato profilo di colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera del merito o delle valutazioni di fatto del giudice di merito salvo che emergano vizi di motivazione evidenti, quale la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali
- Le richieste istruttorie in appello (es. consulenze di parte) devono essere adeguatamente documentate e, se risultano decisive per il ricorso in cassazione, è necessario allegare gli atti e i depositi che le comprovano per rendere il ricorso autosufficiente
- La mera discordanza fra testimonianze non basta a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione: il giudice di merito può scegliere tra versioni contrastanti purché motivi la scelta con argomentazioni non peregrine
- L'applicazione della recidiva e la valutazione delle attenuanti hanno carattere discrezionale di merito; in Cassazione sono censurabili solo errori evidenti o assenza totale di motivazione su punti essenziali
- Un ricorso privo di autosufficienza documentale o che limiti le censure a riqualificazioni del merito rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese, oltre a sanzioni economiche in caso di colpa nella presentazione
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