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Sentenza

Sentenza n. 3052/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 271/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 271/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, con condanna dell'Amministrazione a mettere a disposizione la carta e a corrispondere i relativi importi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato in giudizio la mancata ottemperanza. Il TAR ha inoltre verificato la formazione del giudicato e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provata la formazione del giudicato e adeguatamente documentata la pretesa della ricorrente. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero all'obbligo risultante dalla sentenza del giudice ordinario e ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche tramite un funzionario delegato e avvalendosi, ove necessario, delle strutture amministrative indicate in motivazione. È stata esclusa la corresponsione di un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile in quanto è stato rispettato il termine dilatorio intercorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda sia passato in giudicato e l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi specificamente derivanti da esso.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.
  • Quando l'inottemperanza al giudicato risulta documentata e l'Amministrazione non contesta l'inadempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo i cui compiti istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva demandata; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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