Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16516/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione a effettuare colloqui telefonici e in presenza con la madre. Il G.i.p. ha rigettato la richiesta unicamente sulla base della qualità della madre quale "persona offesa" nel procedimento penale a carico della figlia. La difesa ha censurato il diniego come lesivo del diritto della detenuta a mantenere rapporti affettivi e familiari, rilevando inoltre che la madre aveva reso dichiarazioni difensive a favore della figlia e aveva ritirato le querele; la madre è inoltre l'unico riferimento familiare della detenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Pescara. La Corte ha censurato il rigetto motivato solo dalla qualità di "persona offesa" della madre senza alcuna valutazione sul "grado di pericolosità" della figlia, sull'eventuale rischio per la sicurezza della madre, sull'attualità del rapporto tra le parti e senza esaminare modalità e cautele (es. colloqui protetti, supervisione o altre misure idonee) per evitare qualsiasi pregiudizio. Ha richiamato la prevalente tutela costituzionale e sovranazionale dei rapporti familiari dei detenuti e la giurisprudenza che condanna restrizioni generalizzate che impediscano il contatto familiare.

Norme richiamate

  • art. 18 Ord. Pen. (Legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Riconosce il diritto del detenuto ai colloqui e al mantenimento dei rapporti familiari; la Corte sottolinea che tale favore va rispettato e che le restrizioni devono essere motivate e proporzionate

  • art. 18-ter Ord. Pen. (Legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Norme sulle modalità di colloquio e possibili cautele; richiamata come parte del quadro normativo che tutela le relazioni dei detenuti

  • art. 8 CEDU

    Tutela della vita privata e familiare; la Corte richiama la giurisprudenza europea che considera sproporzionate restrizioni generalizzate che impediscano il contatto con la famiglia

  • art. 27 Cost.

    Rilevata in relazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e alla necessità di preservare i rapporti familiari come elemento di reinserimento

  • art. 111, comma settimo, Cost.

    Fonda la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti che incidono sul grado di afflittività delle misure cautelari per violazione di legge

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 85 del 13 maggio 2024

    Corte Cost. 13/05/2024, n. 85

    Richiamata per il rilievo costituzionale del rispetto della vita familiare e dei rapporti affettivi dei detenuti

  • Giurisprudenza Corte EDU

    Mirgadirov c. Azerbaijan e Turchia, 17/09/2020; Andrej Smirnov v. Russia, 13/02/2018

    Principio secondo cui restrizioni generalizzate a visite e comunicazioni che impediscano di fatto il contatto con la famiglia sono ingerenze sproporzionate nei diritti tutelati dall'art. 8 CEDU

Massime di principio

  • La qualifica di "persona offesa" di un familiare non comporta automaticamente il divieto dei colloqui: il divieto deve essere motivato con valutazioni concrete sul rischio effettivo e sull'attualità del pericolo
  • Il divieto totale o la negazione dei colloqui senza adeguata motivazione può essere annullata: il giudice deve valutare modalità alternative e cautele (colloqui sorvegliati, limitazioni oggettive, monitoraggio) per bilanciare la tutela della vittima con il diritto del detenuto ai rapporti familiari
  • Le decisioni che aumentano il grado di afflittività della misura restrittiva (compreso il divieto di colloqui) sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Le restrizioni devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere ancorate a elementi di fatto: motivazioni generiche o basate unicamente sul ruolo processuale della persona non sono sufficienti
  • La giurisprudenza nazionale e sovranazionale privilegia il mantenimento dei rapporti affettivi come strumento di reinserimento, pertanto ogni limitazione richiede un bilanciamento puntuale e documentato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.