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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18041/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente censurava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il diniego di liberazione anticipata con riferimento al periodo detentivo sofferto dal 20.08.2022 al 20.02.2024. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse omesso di motivare adeguatamente sulla ritenuta gravità della violazione disciplinare/condotta contestata in data 04.05.2023. In memoria difensiva veniva valorizzata la circostanza che il ricorrente era stato assolto da un reato di evasione, indicata però dalla Corte come non dirimente rispetto alla valutazione complessiva del comportamento. La Cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e inammissibili perché meramente in fatto e sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate dal provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto e della motivazione, non consentita in sede di legittimità, e che l'ordinanza impugnata aveva già affrontato in modo adeguato il punto centrale: il 4.05.2023 il detenuto era stato autorizzato a recarsi presso un centro diagnostico, ma la polizia aveva ricostruito che nello stesso giorno un motociclista non si era fermato all'alt; il mezzo risultava intestato al padre del ricorrente, quest'ultimo era stato in precedenza controllato a bordo di quel veicolo ed era stato riconosciuto sulla base della patente esibita. Il tracciato ricavato dal sistema SCNTT collocava il motociclo lontano dal centro diagnostico. Tale condotta era stata ritenuta grave e idonea a incidere negativamente sui periodi immediatamente antecedente e successivo, compromettendo il percorso rieducativo. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella specie in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o del merito della motivazione, quando il ricorso si risolva in mere doglianze in fatto.
  • Quando il provvedimento impugnato abbia già esaminato specificamente le deduzioni difensive, la riproposizione delle stesse in cassazione non integra un valido motivo di ricorso se non evidenzia un effettivo vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
  • Ai fini della liberazione anticipata, la gravità di una condotta ostativa può essere apprezzata in relazione al suo riflesso sul complessivo percorso rieducativo, anche con riferimento ai periodi immediatamente antecedente e successivo all'episodio valorizzato dal giudice di merito.
  • L'eventuale assoluzione da un diverso reato non è di per sé decisiva se la valutazione oggetto del reclamo riguarda il comportamento intramurario o la condotta complessiva del detenuto ai fini del beneficio penitenziario.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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