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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13136 - Corte di Cassazione

CONDONO FISCALE - Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Imposta di registro - Atti di liquidazione - Configurabilità come atti impositivi - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro del 3% su un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ottenuto da L.E. per il mancato pagamento di 300.000 euro relativo a una cessione di quote sociali. Il contribuente sosteneva che il decreto dovesse essere assoggettato a imposta fissa, in ragione del regime fiscale dell’atto sostanziale o del principio di alternatività IVA-registro, e chiedeva di definire la lite ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002, richiamato dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011. L’Agenzia negava la definizione, ritenendo l’avviso un atto meramente liquidatorio e quindi non riconducibile a una lite pendente definibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto l’impugnazione di L.E. contro il diniego dell’Agenzia. Ha stabilito che la natura impositiva dell’atto dipende dalla sua funzione sostanziale, non dalla denominazione formale. L’avviso non si limitava a un calcolo automatico, ma conteneva una valutazione giuridica sulla tipologia di atto imponibile, sul regime fiscale applicabile e sull’aliquota, esprimendo per la prima volta una pretesa tributaria contestata dal contribuente. La controversia era quindi effettiva e definibile mediante condono. Il giudizio promosso dall’Agenzia è stato dichiarato estinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

    La definizione agevolata è applicabile quando la controversia riguarda un atto effettivamente impositivo e una contestazione reale sui presupposti o sul contenuto dell’obbligazione tributaria, non una mera attività automatica di liquidazione.

  • Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011

    Richiama, con specificazioni, la disciplina dell’art. 16 della legge n. 289/2002.

    La norma estende la possibilità di definizione agevolata alle controversie rientranti nella disciplina richiamata.

  • Art. 37 e art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Sono stati richiamati dall’Amministrazione per sostenere l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro al provvedimento giudiziario.

  • Art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    È stato invocato dal contribuente per sostenere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in relazione al trattamento fiscale dell’atto sostanziale di cessione di quote sociali.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    L’Agenzia lo ha richiamato contestando la presunta introduzione di una domanda o argomentazione nuova in appello.

  • Art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002

    Consente di impugnare il diniego di definizione davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite fiscale.

Massime di principio

  • Per stabilire se una controversia è definibile mediante condono non conta il nome dell’atto, ma la sua funzione concreta e il contenuto effettivo.
  • Un avviso di liquidazione è potenzialmente un atto impositivo quando l’Amministrazione compie valutazioni giuridiche sul presupposto d’imposta, sul tipo di tributo o sull’aliquota, anziché limitarsi a un calcolo automatico basato su dati incontestati.
  • La contestazione è sufficiente se riguarda in modo reale l’esistenza, la qualificazione o il regime fiscale dell’obbligazione tributaria; non è necessario che il contribuente abbia già dimostrato la fondatezza della propria tesi.
  • La lite non è definibile quando l’ufficio si limita a rilevare dati immediatamente desumibili dall’atto e a eseguire un calcolo matematico senza rettifiche o valutazioni discrezionali.
  • La definizione agevolata può essere negata se l’impugnazione è manifestamente pretestuosa e proposta solo per creare artificialmente una lite pendente, in abuso del processo.
  • Nel caso di avvisi di registro relativi a provvedimenti giudiziari, occorre distinguere la mera quantificazione dell’imposta dalla scelta preliminare del regime fiscale applicabile al provvedimento o al rapporto sostanziale sottostante.

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