Sentenza del 24/06/2016 n. 13136 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Imposta di registro - Atti di liquidazione - Configurabilità come atti impositivi - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro del 3% su un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ottenuto da L.E. per il mancato pagamento di 300.000 euro relativo a una cessione di quote sociali. Il contribuente sosteneva che il decreto dovesse essere assoggettato a imposta fissa, in ragione del regime fiscale dell’atto sostanziale o del principio di alternatività IVA-registro, e chiedeva di definire la lite ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002, richiamato dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011. L’Agenzia negava la definizione, ritenendo l’avviso un atto meramente liquidatorio e quindi non riconducibile a una lite pendente definibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto l’impugnazione di L.E. contro il diniego dell’Agenzia. Ha stabilito che la natura impositiva dell’atto dipende dalla sua funzione sostanziale, non dalla denominazione formale. L’avviso non si limitava a un calcolo automatico, ma conteneva una valutazione giuridica sulla tipologia di atto imponibile, sul regime fiscale applicabile e sull’aliquota, esprimendo per la prima volta una pretesa tributaria contestata dal contribuente. La controversia era quindi effettiva e definibile mediante condono. Il giudizio promosso dall’Agenzia è stato dichiarato estinto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
La definizione agevolata è applicabile quando la controversia riguarda un atto effettivamente impositivo e una contestazione reale sui presupposti o sul contenuto dell’obbligazione tributaria, non una mera attività automatica di liquidazione.
Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011
Richiama, con specificazioni, la disciplina dell’art. 16 della legge n. 289/2002.
La norma estende la possibilità di definizione agevolata alle controversie rientranti nella disciplina richiamata.
Art. 37 e art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Sono stati richiamati dall’Amministrazione per sostenere l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro al provvedimento giudiziario.
Art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
È stato invocato dal contribuente per sostenere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in relazione al trattamento fiscale dell’atto sostanziale di cessione di quote sociali.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
L’Agenzia lo ha richiamato contestando la presunta introduzione di una domanda o argomentazione nuova in appello.
Art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002
Consente di impugnare il diniego di definizione davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite fiscale.
Massime di principio
- Per stabilire se una controversia è definibile mediante condono non conta il nome dell’atto, ma la sua funzione concreta e il contenuto effettivo.
- Un avviso di liquidazione è potenzialmente un atto impositivo quando l’Amministrazione compie valutazioni giuridiche sul presupposto d’imposta, sul tipo di tributo o sull’aliquota, anziché limitarsi a un calcolo automatico basato su dati incontestati.
- La contestazione è sufficiente se riguarda in modo reale l’esistenza, la qualificazione o il regime fiscale dell’obbligazione tributaria; non è necessario che il contribuente abbia già dimostrato la fondatezza della propria tesi.
- La lite non è definibile quando l’ufficio si limita a rilevare dati immediatamente desumibili dall’atto e a eseguire un calcolo matematico senza rettifiche o valutazioni discrezionali.
- La definizione agevolata può essere negata se l’impugnazione è manifestamente pretestuosa e proposta solo per creare artificialmente una lite pendente, in abuso del processo.
- Nel caso di avvisi di registro relativi a provvedimenti giudiziari, occorre distinguere la mera quantificazione dell’imposta dalla scelta preliminare del regime fiscale applicabile al provvedimento o al rapporto sostanziale sottostante.
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