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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01362/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso il diniego del ricorso contro un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005, emesso a seguito di indagini bancarie e fondato su movimenti non giustificati ritenuti sintomatici di maggior reddito imponibile. Con il primo motivo deduceva nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non aveva esaminato le specifiche deduzioni e i documenti prodotti per giustificare analiticamente le singole operazioni bancarie e superare la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973. Con il secondo motivo denunciava ancora omessa pronuncia sull’eccezione di illegittima estensione delle indagini bancarie nei suoi confronti, essendo ella soggetto terzo rispetto alla società e alla ditta sottoposte a verifica. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, contestando l’affermazione della CTR secondo cui l’eventuale mancanza o illegittimità dell’autorizzazione all’acquisizione della documentazione bancaria non incide sul valore probatorio dei dati acquisiti né sulla validità dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse svolto la verifica rigorosa richiesta in tema di accertamenti bancari sulle giustificazioni offerte dalla contribuente per ciascuna movimentazione e non avesse adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a un’affermazione generica sull’assenza di prova liberatoria. Ha invece rigettato il secondo motivo, perché il rigetto nel merito dell’appello implicava il rigetto anche della censura sull’estensione delle indagini, e comunque la questione non era decisiva dato che l’accertamento colpiva direttamente la contribuente come soggetto passivo di reddito personale. Ha rigettato anche il terzo motivo, ribadendo che l’autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna-organizzativa e che la sua mancata esibizione non determina invalidità dell’accertamento se non sia allegato e dimostrato un concreto pregiudizio. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuovo esame, anche alla luce dello ius superveniens derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, limitatamente alle parole relative ai "compensi".

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui l’omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale pretermissione della decisione sul punto decisivo; non basta la mancanza di una specifica argomentazione se la statuizione di merito comporta il rigetto implicito della domanda o eccezione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzato per censurare l’interpretazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e della disciplina dell’autorizzazione alle indagini bancarie.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ribadisce che la norma prevede una presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai conti bancari, superabile dal contribuente con prova analitica e specifica per ciascuna operazione; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti rilevano per tutti i contribuenti.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come disposizione che estende alla generalità dei contribuenti la logica dell’accertamento bancario del reddito complessivo delle persone fisiche.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato in parallelo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 quale fonte della presunzione legale in tema di accertamenti bancari ai fini IVA.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte precisa che la presunzione legale degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 1, comma 402, lettera a), n. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    È la norma di modifica dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 rispetto alla quale la Corte costituzionale ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "o compensi".

  • sentenza Corte costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228

    È richiamata come ius superveniens: ha espunto la presunzione dei prelevamenti per i lavoratori autonomi e ha imposto una nuova lettura dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, con effetti retroattivi salvo giudicato.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e specifica, riferita a ciascuna movimentazione, idonea a dimostrare che le somme non sono imponibili o sono già state dichiarate; il giudice di merito deve verificare rigorosamente tale prova e darne conto in motivazione.
  • La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie non è una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.: non richiede gravità, precisione e concordanza, ma opera nei limiti stabiliti dalla norma e può essere vinta solo con prova specifica del contribuente.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, i prelevamenti bancari conservano valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti restano presuntivamente rilevanti per tutti i contribuenti.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice abbia del tutto omesso di decidere su una domanda o eccezione decisiva; non sussiste se la statuizione adottata comporta logicamente il rigetto implicito della censura.
  • La mancata esibizione o l’asserita illegittimità dell’autorizzazione alle indagini bancarie non determina di per sé l’invalidità dell’accertamento, occorrendo la prova di un concreto e attuale pregiudizio per il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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