Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1604/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune sulla diffida del 17 aprile 2026, volta a ottenere la definizione di pratiche di condono edilizio e la valutazione dell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia su opere insistenti sull’immobile già oggetto di divisione giudiziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privati interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia comunale successiva alla diffida notificata il 17 aprile 2026. Hanno chiesto che il Comune definisse le pratiche di condono edilizio e si pronunciasse sull’eventuale esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia in relazione a specifiche opere realizzate sull’immobile già oggetto di divisione giudiziale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il silenzio-inadempimento è configurabile quando l’amministrazione omette di pronunciarsi su una formale istanza in presenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere. Nel caso concreto, la richiesta riguardava poteri attribuiti al Comune in materia di definizione delle pratiche di condono e di vigilanza urbanistico-edilizia, rispetto ai quali sussisteva il dovere di adottare una determinazione espressa. L’accertamento è limitato all’esistenza dell’obbligo di provvedere: non comporta una valutazione sulla fondatezza sostanziale delle pretese né consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali o tecniche. Il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio e l’obbligo di pronunciarsi sulla diffida entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di ulteriore inerzia, ha nominato il Prefetto di Salerno o un suo delegato commissario ad acta, con ulteriori sessanta giorni per provvedere. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La giurisprudenza ha altresì chiarito che l’obbligo di concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 non ha carattere meramente formale, ma è posto a tutela di posizioni assistite da un interesse giuridicamente apprezzabile del privato, imponendo all’Amministrazione l’adozione di una determinazione espressa ogniqualvolta la stessa sia chiamata ad esercitare poteri attribuitile dall’ordinamento (Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2026, n. 5264).

    L’obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa tutela una posizione del privato assistita da interesse giuridicamente apprezzabile e sorge quando l’amministrazione è chiamata a esercitare poteri attribuitile dall’ordinamento.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    È infatti principio costantemente affermato che il giudizio disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è limitato all’accertamento dell’esistenza dell’obbligo di provvedere, senza che il giudice possa sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni discrezionali o tecniche riservate alla stessa.

    Nel giudizio sul silenzio il giudice accerta l’esistenza dell’obbligo di provvedere, ma non sostituisce l’amministrazione nelle valutazioni discrezionali o tecniche che le competono.

Massime di principio

  • Il silenzio-inadempimento presuppone una formale istanza e uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di pronunciarsi; si distingue dal diniego implicito, che richiede una determinazione amministrativa comunque riconoscibile rispetto all’istanza.
  • L’obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa sussiste quando l’amministrazione è chiamata a esercitare poteri attribuitile dall’ordinamento e l’istanza tutela una posizione privata assistita da un interesse giuridicamente apprezzabile.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice accerta l’esistenza dell’obbligo di provvedere senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle pretese e senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali o tecniche.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.