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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22253/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato alla società poi fallita, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IVA per euro 125.004 e irrogava sanzioni di pari importo in relazione a cinque fatture emesse verso una società olandese, operazioni qualificate dal contribuente come cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993. Dopo un primo accoglimento in CTP, un primo passaggio in CTR e una precedente cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in sede di riassunzione, ha rigettato l’appello del contribuente ritenendo non provata l’effettiva cessione intracomunitaria. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull’IVA intracomunitaria e dei principi comunitari, sostenendo che, essendo pacifici i requisiti sostanziali dell’operazione, la sola variazione della partita IVA del cessionario non poteva far riemergere l’imposizione in Italia e che altrimenti vi sarebbe stata una doppia imposizione; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 50 del d.l. n. 331 del 1993, lamentando il divieto di doppie imposizioni. La Corte ha però ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte manifestamente infondato, perché non risultava provata l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato e la spedizione in altro Stato membro, onere che grava sul cedente; il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e, per la parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle prove, inammissibile, anche perché non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla cessazione della partita IVA del destinatario e sulla conseguente impossibilità di tassazione in Olanda. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del fallimento alle spese e agli ulteriori importi ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento della società cedente. Ha confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva escluso la non imponibilità IVA delle operazioni contestate, rilevando che non era stata fornita prova concreta dell’effettività delle cessioni intracomunitarie, cioè della spedizione/trasporto dei beni in altro Stato membro e della loro fuoriuscita dal territorio nazionale. La Corte ha inoltre ribadito che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove e che, quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome, tutte devono essere specificamente censurate. Il fallimento è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, di un ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41 del d.l. n. 331 del 1993

    La non imponibilità per cessioni intracomunitarie presuppone la prova dell’effettiva cessione e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato verso altro Stato membro.

  • art. 50 del d.l. n. 331 del 1993

    È richiamato dal ricorrente come norma che impedirebbe doppie imposizioni, ma la Corte rileva che il motivo non supera il difetto di prova sull’effettività dell’operazione e non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997

    È evocato dal ricorrente come espressione del principio di legalità in materia sanzionatoria, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3

    Regola il procedimento accelerato e la proposta del consigliere; la conformità tra proposta e decisione comporta le conseguenze sanzionatorie richiamate dalla Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di un ulteriore importo in favore della controparte e di un importo in favore della cassa delle ammende per ricorso ritenuto infondato/inammissibile nel contesto del procedimento accelerato.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie l’esenzione o non imponibilità IVA richiede la prova dell’effettivo trasferimento del potere di disporre del bene e della sua spedizione o trasporto in altro Stato membro, con uscita fisica dal territorio dello Stato di cessione.
  • L’onere di dimostrare i presupposti materiali della non imponibilità grava sul cedente; in assenza di tale prova, l’operazione può essere assoggettata a IVA nello Stato di partenza.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le attacca specificamente tutte.
  • La cessazione della posizione IVA del cessionario e l’impossibilità di tassazione nello Stato di destinazione possono costituire una ratio autonoma idonea a sorreggere il diniego della non imponibilità nello Stato di origine, se non specificamente censurata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte e IVA
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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