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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31014/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento IRPEF relativo al 2005 emesso nei confronti di un socio, quale erede di una precedente socia, per il reddito di partecipazione in una società di capitali che a sua volta era stata accertata con metodo induttivo per omessa presentazione della dichiarazione. La CTP aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci; la CTR Campania ha invece accolto l’appello del contribuente e ha annullato l’avviso di accertamento, ritenendo insussistenti i presupposti per il ricorso al metodo induttivo perché l’ufficio avrebbe potuto ricostruire il reddito sulla base delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2004 e 2006, delle scritture contabili depositate al registro imprese e della comunicazione annuale IVA 2005. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme processuali per asserita tardività dell’appello e per ultrapetizione, sostenendo anche che la cartella non era stata impugnata in primo grado; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR accolto l’appello su un motivo nuovo, relativo all’erroneo uso degli studi di settore; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova, assumendo che in assenza di dichiarazione il reddito fosse ricostruibile con presunzioni anche semplicissime e con altri indici di antieconomicità; 4) violazione delle norme sul processo tributario per non avere la CTR rideterminato l’imposta; 5) violazione della disciplina sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo profilo del primo motivo: dagli atti di causa non risultava che la cartella di pagamento fosse stata impugnata in primo grado, sicché la CTR aveva pronunciato implicitamente anche sulla cartella, annullandola insieme all’avviso di accertamento, pur in assenza di una valida domanda sul punto. Questa ragione ha determinato l’assorbimento della restante parte del primo motivo e di tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per dedurre la violazione del principio della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta ultrapetizione e per il divieto di pronunciare su domande o motivi non introdotti dalle parti

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell’appello nel termine semestrale ratione temporis vigente

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti alle domande e ai motivi nuovi in appello

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel contesto delle preclusioni del processo tributario

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel contesto del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell’accertamento induttivo

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato per la ricostruzione induttiva del reddito in assenza di dichiarazione

  • art. 41, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato per l’accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione

  • art. 55, comma 1, d.P.R. 633/1972

    richiamato a sostegno dell’accertamento induttivo in materia IVA

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la natura di impugnazione-merito del processo tributario

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato per la rideterminazione del tributo nel giudizio tributario

  • art. 30 l. 724/1994

    richiamato in tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale

  • art. 1 l. 296/2006

    richiamato quale modifica/integrazione della disciplina dell’art. 30 l. 724/1994

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il giudice non può pronunciarsi su un atto impositivo o presupposto che non sia stato effettivamente impugnato nel grado precedente; in difetto di domanda sul punto, la relativa statuizione è nulla per ultrapetizione.
  • Quando la decisione di merito è viziata per avere annullato anche un atto non devoluto al giudizio, la censura processuale che colpisce tale vizio può assorbire le ulteriori doglianze di merito o di rito.
  • L’accertamento induttivo e la ricostruzione del reddito con presunzioni restano temi rilevanti in presenza di omessa dichiarazione, ma la loro esame può essere assorbito se il giudice ha già oltrepassato i limiti della domanda pronunciando su un atto non impugnato.
  • Nel processo tributario il principio di impugnazione-merito non consente di supplire all’assenza di una valida domanda di annullamento dell’atto presupposto o di estendere d’ufficio il thema decidendum oltre gli atti effettivamente gravati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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