Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il liquidatore della società dichiarata fallita ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società. Dal testo emerge che il ricorso è stato redatto e sottoscritto senza l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; inoltre non risulta formalmente proposto né notificato nei confronti del fallimento e del creditore istante. Il ricorrente, peraltro, nelle conclusioni ha formulato richieste di merito senza articolare specifici motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la mancanza di difesa tecnica da parte di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, la mancata formale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle controparti indicate e l'assenza di motivi di ricorso riconducibili ai vizi tipici dell'art. 360 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi riconducibili ai vizi tipizzati dalla norma; la mera formulazione di richieste di merito non soddisfa tale requisito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia proposto con l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, salvo i casi in cui la legge consenta la difesa personale.
- Nel giudizio di cassazione è necessario che il ricorso enunci specifici motivi riconducibili ai vizi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; domande di merito o censure generiche non bastano a introdurre validamente il sindacato di legittimità.
- La mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate può concorrere a determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza necessariamente statuire sulle spese.
Come è indicizzato
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