Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42902/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. deducendo un vizio di motivazione ex art. 192 c.p.p.: sostiene che il provvedimento si fondi unicamente sul rapporto di parentela con il padre e non avrebbe distinto tra una mera "contiguità compiacente" o semplice vicinanza/disponibilità e la concreta partecipazione all'associazione mafiosa. Contestava l'assenza di elementi materiali idonei a provare contributi operativi e lamentava che i riferimenti a "figlio di Mandaglio di Giffone" non basterebbero a identificarlo come partecipante a un summit del 6/11/2019, invocando l'applicazione dei principi affermati nelle sentenze di Sezioni Unite (Mannino e Modaffari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e ha richiamato il principio per cui in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della adeguatezza, coerenza e non contraddittorietà della motivazione, senza poter rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle fonti di prova operata dal giudice di merito. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi mediante riscontri tratti dalle intercettazioni (uso del soprannome "Pancho Villa", condotte attribuite al ricorrente e partecipazione al summit del 6/11/2019) e aver correttamente distinto la mera vicinanza dalla partecipazione organica all'associazione mafiosa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    norma sostanziale contestata: l'ordinanza impugnata riguarda l'accusa di associazione di tipo mafioso e la Corte ritiene che gli elementi raccolti siano idonei, allo stato, a configurare gravi indizi di partecipazione all'associazione.

  • art. 192 c.p.p.

    norma sulla motivazione degli atti processuali richiamata dal ricorrente; la Corte verifica che la motivazione del giudice del riesame sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e compatibile con gli altri atti, e giudica che tali requisiti siano soddisfatti.

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato nei principi esaminati: disciplina del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte afferma che la verifica di tali indizi in cassazione è possibile solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    collegata all'esame delle esigenze cautelari; la Corte ribadisce che l'accertamento delle esigenze cautelari è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo specifiche violazioni di legge o motivazione manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    norma che consente l'imposizione di una somma a titolo di ammenda per ricorso manifestamente inammissibile; applicata dalla Corte per dissuadere ricorsi privi di fondamento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non è sede per rivedere la ricostruzione dei fatti o la diversa valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: controlla solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
  • Per rendere ammissibile un ricorso avverso misure cautelari è necessario indicare violazioni specifiche di norme o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; argomentazioni che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La mera parentela o la semplice vicinanza/contiguità non escludono la sussistenza di gravi indizi quando emergano elementi probatori che indicano condotte finalizzate a favore dell'associazione (es. intercettazioni, partecipazione a summit, soprannomi, azioni riconducibili al gruppo).
  • Intercettazioni che citano espressamente il soggetto, corredate da elementi descrittivi delle condotte e dalla partecipazione a riunioni riconducibili all'organizzazione, possono legittimamente costituire base dei gravi indizi di partecipazione a una associazione mafiosa.
  • Un ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.; è dunque essenziale una preliminare valutazione di ammissibilità sostanziale prima di proporre impugnazioni in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.