Sentenza del 21/03/2019 n. 7983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo che il giudice del rinvio avesse omesso di esaminare la questione, già sottoposta dalla precedente sentenza della Cassazione, relativa alla determinazione della base imponibile ICI sulla base della rendita catastale applicabile agli anni 1999, 2000 e 2001. La CTR aveva esaminato soltanto la validità della notifica della cartella prodromica all'iscrizione ipotecaria, ritenendo assorbite le altre questioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, ritenendo fondato il motivo. Ha chiarito che la determinazione della base imponibile e la questione della notifica della cartella erano autonome: la prima riguardava gli avvisi di accertamento ICI, mentre la seconda riguardava l'iscrizione ipotecaria. Pertanto, la CTR non poteva omettere l'esame della base imponibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà verificare la rendita catastale applicabile, decidere nel merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dell'ICI né è stato stabilito in via finale chi debba prevalere sul merito tributario.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
nullità della sentenza per error in procedendo
La norma consente di denunciare in Cassazione l'omessa pronuncia del giudice su una questione che doveva essere esaminata.
Art. 327 codice di procedura civile
termine semestrale per l'impugnazione
La riduzione del termine da dodici a sei mesi, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e non alle sole fasi o ai successivi gradi instaurati dopo tale data.
Art. 140 codice di procedura civile
notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto
Nel precedente giudizio di rinvio doveva essere verificato se la notificazione della cartella fosse stata correttamente eseguita secondo tale procedura.
Art. 145 codice di procedura civile
notificazione alle persone giuridiche
La Cassazione aveva indicato la necessità di verificare il previo e infruttuoso tentativo di notificazione secondo questa disposizione prima di procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Art. 50, comma 1, DPR n. 602 del 1973
termine per l'esecuzione forzata e presupposti dell'iscrizione ipotecaria
La validità del potere di iscrivere ipoteca dipendeva anche dal corretto decorso del termine previsto e dalla regolare notificazione della cartella.
Art. 74, legge n. 342 del 2000
rilevanza delle rendite catastali attribuite o modificate
La rendita catastale, anche attribuita successivamente, doveva essere valutata per determinare la base imponibile degli anni considerati, con possibile incidenza distinta su sanzioni e interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare tutte le questioni oggetto delle indicazioni della Cassazione, soprattutto quando siano autonome tra loro; non può dichiararne genericamente una assorbita se la decisione su un'altra non la rende realmente superflua.
- La validità della pretesa tributaria e la legittimità di una misura cautelare o esecutiva, come l'iscrizione ipotecaria, sono questioni distinte: l'eventuale nullità della notifica della cartella non elimina automaticamente la necessità di determinare correttamente l'imposta.
- Quando la base imponibile dipende dalla rendita catastale, occorre verificare quale rendita fosse applicabile al periodo d'imposta, anche se attribuita successivamente, distinguendo gli effetti sull'imposta da quelli su sanzioni e interessi.
- Una sentenza di cassazione con rinvio delimita il compito del giudice di rinvio: le questioni indicate dalla Cassazione devono essere effettivamente affrontate e decise, salvo che siano divenute concretamente irrilevanti per una decisione logicamente preliminare.
- L'accoglimento di un ricorso per omessa pronuncia non significa necessariamente vittoria definitiva sul merito: normalmente comporta la cassazione della sentenza e il rinvio a un altro giudice per la decisione finale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 494 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1725 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →