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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7983 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo che il giudice del rinvio avesse omesso di esaminare la questione, già sottoposta dalla precedente sentenza della Cassazione, relativa alla determinazione della base imponibile ICI sulla base della rendita catastale applicabile agli anni 1999, 2000 e 2001. La CTR aveva esaminato soltanto la validità della notifica della cartella prodromica all'iscrizione ipotecaria, ritenendo assorbite le altre questioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, ritenendo fondato il motivo. Ha chiarito che la determinazione della base imponibile e la questione della notifica della cartella erano autonome: la prima riguardava gli avvisi di accertamento ICI, mentre la seconda riguardava l'iscrizione ipotecaria. Pertanto, la CTR non poteva omettere l'esame della base imponibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà verificare la rendita catastale applicabile, decidere nel merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dell'ICI né è stato stabilito in via finale chi debba prevalere sul merito tributario.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    nullità della sentenza per error in procedendo

    La norma consente di denunciare in Cassazione l'omessa pronuncia del giudice su una questione che doveva essere esaminata.

  • Art. 327 codice di procedura civile

    termine semestrale per l'impugnazione

    La riduzione del termine da dodici a sei mesi, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e non alle sole fasi o ai successivi gradi instaurati dopo tale data.

  • Art. 140 codice di procedura civile

    notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto

    Nel precedente giudizio di rinvio doveva essere verificato se la notificazione della cartella fosse stata correttamente eseguita secondo tale procedura.

  • Art. 145 codice di procedura civile

    notificazione alle persone giuridiche

    La Cassazione aveva indicato la necessità di verificare il previo e infruttuoso tentativo di notificazione secondo questa disposizione prima di procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

  • Art. 50, comma 1, DPR n. 602 del 1973

    termine per l'esecuzione forzata e presupposti dell'iscrizione ipotecaria

    La validità del potere di iscrivere ipoteca dipendeva anche dal corretto decorso del termine previsto e dalla regolare notificazione della cartella.

  • Art. 74, legge n. 342 del 2000

    rilevanza delle rendite catastali attribuite o modificate

    La rendita catastale, anche attribuita successivamente, doveva essere valutata per determinare la base imponibile degli anni considerati, con possibile incidenza distinta su sanzioni e interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare tutte le questioni oggetto delle indicazioni della Cassazione, soprattutto quando siano autonome tra loro; non può dichiararne genericamente una assorbita se la decisione su un'altra non la rende realmente superflua.
  • La validità della pretesa tributaria e la legittimità di una misura cautelare o esecutiva, come l'iscrizione ipotecaria, sono questioni distinte: l'eventuale nullità della notifica della cartella non elimina automaticamente la necessità di determinare correttamente l'imposta.
  • Quando la base imponibile dipende dalla rendita catastale, occorre verificare quale rendita fosse applicabile al periodo d'imposta, anche se attribuita successivamente, distinguendo gli effetti sull'imposta da quelli su sanzioni e interessi.
  • Una sentenza di cassazione con rinvio delimita il compito del giudice di rinvio: le questioni indicate dalla Cassazione devono essere effettivamente affrontate e decise, salvo che siano divenute concretamente irrilevanti per una decisione logicamente preliminare.
  • L'accoglimento di un ricorso per omessa pronuncia non significa necessariamente vittoria definitiva sul merito: normalmente comporta la cassazione della sentenza e il rinvio a un altro giudice per la decisione finale.

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