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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esatta ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 1378/2018 per compensi professionali ed accessori di legge liquidati in sentenza;

Giustizia amministrativa202503473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1378/2018, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1378/2018, passata in giudicato e non impugnata, che aveva posto a carico del Ministero della Salute il pagamento delle spese di lite. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero nella sede reale il 30 marzo 2018. Dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento della somma complessiva di euro 1.924,68, oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata esecuzione e mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, comprovate dalla certificazione di cancelleria, nonché dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero della Salute di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in esecuzione del titolo. Ha riconosciuto le spese generali nella misura del 15% del compenso professionale, ritenendo tale misura spettante quando il titolo giudiziale non abbia espressamente indicato una diversa percentuale o escluso il rimborso, salva la possibilità di riduzione motivata. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario delegato. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata in una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 13, comma 10, l. n. 247/2012

    Rileva, insieme all'art. 2 del d.m. n. 55/2014, ai fini del riconoscimento delle spese generali forfettarie nella misura del 15% del compenso professionale, salvo riduzione motivata.

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    Concorre a fondare il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali nella misura ordinaria del 15% quando il titolo non abbia disposto diversamente.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Quando il titolo giudiziale relativo alle spese legali non indica espressamente la percentuale delle spese generali rimborsabili né esclude il relativo rimborso, le spese generali sono riconoscibili nella misura del 15% del compenso professionale, salva una riduzione motivata da parte del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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