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Sentenza

Sentenza n. 946/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, dichiarato inammissibile e comunque rigettato, dell’istanza di rilascio o conversione del permesso di soggiorno olandese in un permesso di soggiorno italiano per lavoro subordinato, con intimazione a recarsi nello Stato membro che aveva rilasciato il titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Brescia sostenendo di essere regolarmente presente nello spazio europeo e di avere instaurato in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con reddito lecito e sufficiente. Ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe adottato un provvedimento automatico, standardizzato e privo di adeguata istruttoria, senza valutare la continuità del rapporto di lavoro, la situazione reddituale, il livello di integrazione, la permanenza in Italia e le condizioni sanitarie, documentate da visite specialistiche e da esigenze di continuità terapeutica. Ha inoltre invocato l’art. 8 CEDU, lamentando la sproporzione dell’allontanamento rispetto alla vita privata e familiare, al lavoro e al percorso di integrazione. Le censure sono state ricondotte dal giudice a un ipotetico difetto di istruttoria e di motivazione. È stata infine dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio procedimentale. Dalla documentazione risultava tuttavia che il ricorrente era titolare di un permesso olandese per lavoro subordinato a tempo determinato, non di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, e che il rapporto lavorativo italiano era documentato soltanto da una lettera di assunzione del gennaio 2026 e da un cedolino relativo a febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo ha rilevato che il ricorrente non aveva censurato direttamente la reale ragione del diniego, ossia l’assenza di una disposizione che consentisse la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea in un analogo titolo rilasciato da un altro Stato membro; per tale ragione il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato la controversia nel merito, osservando che il ricorrente fondava la pretesa al rilascio del permesso italiano su una situazione di mero fatto e non disponeva dei presupposti ordinari, tra cui il regolare nulla osta e il prescritto visto d’ingresso. Ha inoltre escluso la rilevanza delle condizioni sanitarie, perché la documentazione risaliva al 2020 e non dimostrava un concreto impedimento al rientro nello Stato competente; ha ridimensionato anche la consistenza della permanenza e dell’attività lavorativa in Italia, risalenti rispettivamente all’agosto 2025 e al gennaio-febbraio 2026. Ne ha concluso che non risultava una compromissione effettiva della vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU. Il diniego è stato qualificato come atto vincolato, poiché lo straniero non disponeva di un titolo idoneo per lavorare in Italia e l’Amministrazione non poteva consentirgli di mantenere una situazione irregolare. Anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 è stata quindi ritenuta ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, non potendo l’esito del procedimento essere diverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 286/1998

    lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi al fine di esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo

    La disciplina consente l’ingresso e il soggiorno per lavoro in Italia del titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, ma non si applica a un diverso permesso olandese per lavoro subordinato a tempo determinato.

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione alla quale rinvia l’art. 9-bis per il soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disciplina applicabile all’attività lavorativa subordinata dello straniero, con la necessità dei presupposti previsti dall’ordinamento, tra cui il nulla osta e il visto d’ingresso.

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    È richiamato in relazione alle certificazioni rilasciate dallo Sportello unico per l’immigrazione per l’attività lavorativa.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    È richiamato per precisare che il soggiorno lavorativo del titolare del permesso UE di lungo periodo di altro Stato membro avviene al di fuori delle quote.

  • art. 5, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    Costituisce la base normativa dell’intimazione allo straniero di recarsi nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita privata e familiare impone una valutazione di proporzionalità delle misure incidenti sulla permanenza dello straniero; nel caso concreto il giudice ha escluso una compromissione effettiva e sufficientemente significativa, alla luce della recente permanenza in Italia, della limitata documentazione lavorativa e dell’assenza di un titolo idoneo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale mediante preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e l’esito non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    esclude l’annullabilità degli atti aventi carattere vincolato, per vizi formali, qualora l’esito del procedimento non sarebbe potuto essere diverso e sia palese l’irrilevanza del vizio sul contenuto dispositivo del provvedimento stesso

    Il vizio derivante dalla violazione dell’art. 10-bis non comporta l’annullabilità del diniego quando l’Amministrazione era vincolata a negare il titolo per mancanza dei presupposti sostanziali.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile quando non vengono censurate le ragioni effettive poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento amministrativo è inammissibile quando non censura la ragione effettiva posta a fondamento dell’atto, ma si limita a contestare genericamente il mancato conseguimento del risultato finale perseguito.
  • Il permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea per lavoro subordinato a tempo determinato non è equiparabile al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e non consente, di per sé, la conversione o il rilascio di un analogo titolo di soggiorno da parte di un altro Stato membro.
  • La pretesa al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può fondarsi su una situazione lavorativa meramente fattuale quando mancano i presupposti previsti dall’ordinamento, tra cui il regolare nulla osta e il prescritto visto d’ingresso.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non determina l’annullamento di un diniego se il potere amministrativo è vincolato, mancano i presupposti sostanziali richiesti e risulta palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • La valutazione di proporzionalità richiesta dall’art. 8 CEDU in materia di allontanamento dello straniero non conduce a esiti impeditivi quando la permanenza e l’integrazione in Italia risultino recenti o scarsamente documentate e non sia dimostrata una compromissione concreta della vita privata e familiare o della continuità terapeutica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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